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Bolla della Santa Crociata per la predicazione dell’anno 1586

sardegna 1586Bolla della Santa Crociata per la predicazione dell’anno 1586 prorogata, concessa, & commandata à publicarsi, & mettersi in esecuzione dalli nostri santissimi Padri, Gregorio XIII di felice memoria, & Sisto Papa V quale adesso siede nella santa sede Apostolica, à tutti fideli Christiani, vicini, & habitatori, che stanno, & abitano in questi Regni di Spagna. & Isole a quelli adiacenti, & nelli Regni di Sicilia, & Sardegna, quali agiutaranno alle grandi spese, che sua Maestà catolica ha fatto, & fa contro li infideli, & heretici nemici di nostra santa sede con grandi, & abbondantissime indulgenze, gratie, & facoltà.

Come il curare tanti anni continoi le guerre con li nemici della Santa Sede Apostolica pare certo segno di stare Dio assai offeso dal suo popolo, dicedo Salemone, quando piaceranno a Dio le vie dello huomo, all’hora convertira li suoi nemici alla pace, così il creare nella sua Chiesa pastori universali. Che la mantengano e governino salutiseramente, e piantare nelli principi Christiani cuori zelanti di religione e iustitia, e darli fortezza, e valore per resistere alla fierezza di suoi adversarii, si ha da tenere come pegno certissimo della sua interna misericordia, e clemenza.
Et perche questo secolo tra molti e gravi picoli, e stato segnalatamente felice per havere la Maesta del Re Filippo Nostro Signore, con raccomandazione Apostolica, preso la cura dela dimensione delle terre. E provincie della Christianita contro li Turchi, infideli, e heretici inimici di Nostra Santa Sede, desiderando li Sommi pontefici, Greg. Papa XIII di felice ricordatione, e Sisto papa V agiutare, e soccorrere alle grandi, e continue spese, che ha fatto, e fa per detta dimensione, e continuando la gratia tanto giustamente per l’adrieto concessa per suoi antecessori, hanno prorogato, concesso, e commandato publicarsi, e mettersi in essecutione la Bolla della Santa Crociata per le dette spese, accio li fideli cristiani, che la pigliaranno dando la quantità della limosina, quale di sotto si decchiara, consequitino, e guadagnino le indulgenze, e faculta, e grazie seguenti.
Primieramente si concede a tutti i Fedeli Christiani de’ detti Regni e homini habitatori stanti e habitanti in quelli. e a quelli, che a quelli verranno, o in quelli si ritroviranno, che mossi con zelo dell’essaltatione dela Fede Chatolica andranno a loro spese personalmente a servire alla guerra nell’essercito, e con la gente che S. Maestà manda, per tempo d’uno anno, a combattere contra i Turchi, o a fare altro qualunq. Servitio, o aiuto personale nel detto essercito, perseverando in quello infino al fine del detto anno, la plenaria indulgentia, e remissione di tutti i suoi peccati, se di quelli saranno contriti di core e gli si confessaranno con la bocca, o non potendo confessarsi lo desidereranno da loro, chi e solita concedere a quelli che vanno al conquisto della terra Santa, e nell’anno del Hiubileo, e si dichiara che la tale indulgentia consequitino medesimamente quelli che morranno innanzi del fine dell’impresa, ne camino andando all’essercito, o nell’istesso essercito.

Item a quelli che per causa d’infermita, o per altra necessita legitima, che alloro sopravenga si partiranno dall’essercito innanti dell’impresa, e parimente si concede la medesima indulgenza, a quelli, che benche non vadino personalmente potranno infino a dieci, e non potendo tante, almeno quattro, e l’altre persone di qualsivoglia condizione che siano, laici, o chierici mandino ogn’uno il suo, eccetto che non fossero tanto poveri che nol potessero fare, e in tal caso dui, o tre, o quattro potranno mandare un soldato contribuendo in questo ogni uno secondo la sua possibilita.
Item i capitoli delle Chiese, e Monasterii di Religiosi, e Religiose benche siano di mendicanti, che per ogni diece persone de tali capitoli, e Monasterii manderanno un soldato contribuendo in questo ogni uno secondo la sua possibilita.

Item i capitoli delle Chiese, e Monasterii di Religiosi, e Religiose parimente conseguiranno quelli che saranno mandati, se saranno poveri.

Item i Clerici secolari che con licentia de suoi ordinarii, e i regolari de suoi superiori, predicheranno la parola di Dio nel detto essercito, o esserciteranno altri Ministerii Ecclesiastici e pii, il che si declara esser loro lecito nell’essercito senza incorrere in irregolarità, e che possino servire i suoi benefici per Vicarii idonei, non essendo curati o di carico d’anime, percioche questi non potranno andare senza licenza di S. Santità, e i soldati che in questa guerra staranno si dichiarano non essere obligati a i digiuni, alli quali per voto, o precetto della Chiesa erano essendo fuor della detta guerra obligati.

Item concede S.S. a tutti i sudetti, e a quelli che non saranno sugetti ne mandiranno alcuno, se de suoi beni liberamente contribuerano e aiuterano p questa santa opera cò l’elemosina infrascritta che durante il detto anno che corre dal giorno della pubbilicatione di questa Bolla in ogni luogo possano godere, e godano di tutte le gratie, e facolta contenute in questa Bolla cioe che possano in tempo di interdetto Aopstolico, onero ordinario udire Messa nelle Chiese o Monasterii, o in oratorio particolare segnato, e visitato per l’ordinario dire Messa e altri divini offici per se stessi se saran Sacerdoti, o farli celebrare ad altri in sua presentia e de suoi familiari e parenti, e ricevere il Santo Sacramento della Eucarestia, e gli altri sacramenti, salvo che nel giorno della Pasqua, benché sia in tempo di interdetto, purchè essi non habbiano dato causa a tale interdetto, ne sia restato per essi, che si levi, e purchè le volte che vorranno usare del detto oratorio per quello che si è detto, recitino e facciano oratione conforme alla divotione di ciascuno per la conservazione dell’unione de Prencipi Cristiani, e vittoria contra gl’infedeli.

Item concede che in tempo di interdetto possano essere sepeliti i corpi de i defunti in sepoltura sacra con moderata pompa funerale.

Item concede a tutte le persone, che pigliaranno questa Bolla, che durante il detto anno possano di consiglio di ambe due medici spirituali, e corporali mangiar carne in quaresima, e altri tempi di digiuno, e giorni prohibiti di mangiar carne, per tutto l’anno, Et che così medesimamente possano liberamente a suo arbitrio mangiare ova e cose di latte, di maniera che quelli che non mangiaranno carne guardando nel resto la forma del digiuno ecclesiastico han compiuto e satisfatto al detto digiuno, e in questo indulto di mangiar ova e cose di latte a suo arbitrio, non si comprendono i Patriarchi, Primati, Arcivescovi, Vescovi, ne altri prelati inferiori, ne qualsivoglia persone regolari, ne sacerdoti secolari, in quanto a i giorno della quaresima solamente. Da questi nominati però, si eccettuano quelli che saranno di sessant’anni e tutti i Cavalieri de gli ordini Militari, che gli uni e gli altri potranno mangiar ova e cose di latte a suo arbitrio, e godranno del detto indulto.

Item i sudetti che non andaranno, ne manderanno se contribueranno, e aiuteranno de suoi beni, e oltre la detta contribuzione digiuneranno volontariamente per devotione in giorni che non saranno di precetto, e faranno oratione implorando l’aiuto di Dio per la vittoria contra gli infedeli, e la sua gratia per l’unione e confederatione de’ Prencipi Christiani, e se non potranno digiunare per alcun legitimo impedimento, faranno alcun altra opera pia ad arbitrio del suo confessore, o del suo curato, tutte quante le volte lo faranno durante il detto anno, si concede loro, e si rilasciano misericordiosamente quindici anni, e quindici quarantane di penitentie a loro imposte, e in qualsivoglia maniera debite, e son fatti partecipi di tutti li ordini, elemosine, peregrinationi ancora che fosse di Iierusalemme, e delle altre buone opere che nella universal chiesa militante, e in ciascuno de suoi membri si fanno.

Item si concede a quelli che i giorni di quaresima e altri giorni dell’anno ne' quali ci e stationi in Roma, visiteranno cinque Chiese o cinque altari, e se non ci havera cinque Chiese, o cinque altari, cinque volte una Chiesa, o un’altare, e ivi faranno oratione devotamente per l’unione e vittoria sudetta, che guadagnino, e conseguano tutte l’indulgentie e perdoni, che guadagnano e conseguano quelli, che personalmente visiteranno le Chiese della città di Roma, e fuor delle mura di quella, e come le guadagnerebbero se personalmente visitassero le dette Chiese.

Item acciocchè con maggior purita e limpieza della sua conscientia possano far oratione concede S.S. a tutti i sudetti che possano eleggersi per confessore qualunqu. Sacerdote secolare o Regolare de gli approvati per l’ordinario, il quale gli possa assolvere una volta nella vita, e un’altra nell’articolo della morte di qualsivoglia peccati, e cesure, benché siano de riservate alla Sede Apostolica, e de dichiarati nella Bolla in Cena Dom. eccetto del crimine e del delitto dell’Eresia, e che conseguano, e habbiano plenaria indulgentia di quelli. Et se le censure, e peccati non son riservati alla Sede Apostolica ne possa assolvere tante volte quante se ne possa assolvere tante volte quante se ne confesserà, con penitentia salutare conforme alle colpe. Et in caso che sia necessaria satisfattione per conseguire la detta assoluzione la facciano per le stesse e havendo impedimento la facciano i suoi heredi o altri per loro. Potrà ancora il detto confessore commutar loro qualunq. voti in soccorso della detta impresa fuor che di castità, di religione, e oltre Marino.

Item che se durante il detto anno accaderà che quelli per morte repentina, e subita, o per absentia di confessori morano senza confessione, pur che siano morti contriti, e al tempo statuito per la Chiesa si sian confessati e che non siano stati negligenti né trascurati con la fiducia di questa gratia, conseguano la detta plenaria indulgentia, e remissione di peccati, e alloro corpi si possa dare ecclesiastica sepoltura se non saranno morti scommunicati, non obstante l’interdetto. In oltre S.S. per un breve particolare ha conceduto che tutti, fedeli Cristiani che piglieranno questa detta Bolla durante il detto anno due volte, possano un’altra volta nella vita, oltre di quella che si fu loro conceduta, essere assolti di tutti, e qualsivoglia peccati e crimini, e eccessi per molto gravi che siano, e di qualsivoglia censure e sententie di scommunicazione in che saranno incorse, benché siano nelle contenute della Bolla della Cena del Signore, e dell’assoluzione riservata a S.S. eccettuando il crimine dell’eresia come si è detto. Et che possano godere due volte di tutte le gratie, e indulgentie, e facoltà e perdoni contenuti in questa detta Bolla. Et S.S. da facoltà a noi Licenziato Don Pietro Portocarrero del Consiglio di S.M. e della Santa General Inquisitione L.E.(?) Apostolico della Santa Cruciata, che possiamo suspendere durante l’anno della pubblicazione di questa detta Bolla tutte le gratie, e indulgentie e facoltà e privilegi concessi a questi detti Regni e Dominii, Isole, e Provincie e a qualsivoglia Chiese, Monasteri, Hospitali, Confratie e luoghi Pii, e persone particolari, benche le concessioni contengano clausule contrarie alla suspensione. E parimente che possiamo revalidare quelle medesime gratie e facoltà, e altre qualsivoglia, e che noi e i nostri subdelegati possiamo suspendere l’interdetto se fosse dove si predichera questa Bolla, e di più che possiamo arbitrare e dichiarare conforme alla qualità delle persone la contribuzione, e limosina che havran da dare quelli che piglieranno questa Bolla.

ET NOI il detto Licenziato Don Pietro Portocarrero del Consiglio di S.M. e della Santa General Inquistione L. G.(?) Apostolico della Santa cruciata in favor di questa Santa Bolla per l’autorità Apostolica a noi concessa, e perche questa si Santa opera non s’impedisca ne cessi per altre indulgentie suspendiamo durante l'anno della publicatione e predicatione della detta Bolla tutte, e qualsivoglia gratie, facolta, e indulgentie simili, o differenti concedute per S.S. o per li Sommi pontefici suoi antecessori o per la Santa Sede Apostolica,o per sua autorità in tutti li detti Regni, e Dominii di S. M., a tutte e qualsivoglia Chiese e Monasteri hospitati o altri luoghi Pii Università Confratie e singolari persone benche le dette gratie e facoltà siano in favor della fabrica di S. Pietro di Roma o d’altra simile Crociata, e benche tutte o qualunque di quelle habbiano clausule contrarie a questa sospensione, e benché per pubblicarle, e guadagnarle habbiamo havuto la nostra licentia di maniera che durante l’anno della pubblicazione e predicatione di questa detta Bolla niuna persona possa guadagnar ne godere alcune altre gratie, indulgentie, e facoltà ne si possano publicar fuor che le concedute a i superiori de gli ordini mendicanti, quanto tocca ai loro frati, e in favore di questa detta Bolla, per la medesima autorità Apostolica dichiariamo che quelli che piglaranno questa presente Bolla possano godere e godano di tutte le gratie, facoltà e indulgentie, e giubilei, e perdoni, e remissioni di peccati chi siano loro stati concessi dal Nostro Molto Santo Padre Sisto V e da gli altri Sommi Pontefici passati di felice memoria, o per la Santa Sede Apostolica o per la sua autorità, comprese nella detta suspensione. Le quali in virtù della detta commissione Apostolica revalidiamo, e per la medesima autorità Apostolica suspendiamo l’interdetto se fara i alcun luogo dove si farà la publicazione, e predicatione di questa Bolla per otto dì innanzi e otto di poi, secondo che nella Bolla di S.S. si contiene, e dichiariamo che quelli che la piglieranno habbiano di ricevere e confermarsi questo summario e Bolla che è stampata, e sigillata, e fermata del nostro Nome e sigillo, percioché di altra maniera non guadagnano ne godono la detta Bolla ne le gratie di quella, e perché voi ------------- havete dato due aquile d’argento che la limosina che habbiano tassato e dichiarato, e havete ricevuto questa Bolla essendosi in essa scritto il vostro nome havete conseguito, e vi si concedono le sette indilgentie, gratie, e facoltà, e potete usare e godere di tutte quelle nella forma sudetta.

Del che ordiniamo che si doni la presente, la quale e data in Palermo il dì 11 di Gennaro XIIII Ind. M.D.L.XXXVI.

----------- Forma di assoluzione che una volta in vita , e un' altra nell’articolo della Morte si può fare in virtù di questa Bolla a qualsivoglia persone che la pigliera.

Misereatur tui Onnipotens Deus, ec. per l'autorità di Dio onnipotente, e de Santi Apostoli Pietro e Paulo e del Nostr. molto S. Padre specialmente a te concessa, e a me commessa io ti assolvo di ogni censura di scomunica maggiore o minore, suspensione o interdetto a iure vel ab Homine, e di tutte l’altre censure e pene, nelle quali per qualsivoglia causa fosti incorso benche l’assoluzione sia riservata alla Santa Sede Apostolica secondo, che per questa ti si concede, e ti restituisco all’unione, e comunione de fideli Cristiani, e così anco t’assolvo di tutti li tuoi peccati, crimini, e eccessi, che a me hora hai confessati, e di quelli che confessaresti si in memoria ti venissero, benché siano tali che la loro assoluzione spetti alla Santa Sede Apostolica come si è detto, e ti concedo la plenaria indulgentia e perfetta remissione di tutti i tuoi peccati hora e in qualsivoglia tempo confessati , dimenticati o ignorati, e delle pene che per quelli eri obbligato a patire il purgatorio. In nomine patris e filii, e spiritus sancti, Am. Nell’articolo della morte dica il confessore, e se di questa infermita Iddio per la sua misericordia ti libererà, siati riservata questa indulgentia nel vero articolo della morte.

Sommario delle stazioni, e indulgenze di Roma, che S.s. concede a tutte le persone che piglieranno questa Bolla e faranno, e esequiranno intorno a questo ciò che in quella si contiene.

Il primo di della Quaresima s. Sabina in. pl. Giovedì in S. Giorg. in. pl. Vener. In s. Giovanni e s. paolo in. pl. Sabato in s. Cris. In. pl. do. prima in S. Gio. e s. piet. ind. pl. lun. in s.piet. in vincula in. pl. marte in s. Anastasia in. pl. † et questo dì si libera un’anima dal pur. Mer. in S. Maria Magg. ind. pl., Giovedi in s. Lorenzo in palisperna in. pl. ven. in s. Aposto. in. pl. sabb. in s. Piet. in. pl. Dom.ii. in s.Mar. de la Mannicella e s. Maria magg. in. pl. lun. in s. Clem. in. pl. Mated i s. Sabina in. pl. lun.Mer. in s. Cec. in. pl. er. in S. Cec. in. pl. Gio. in. s. Mar. transtiberim in pl. ven. in s. Vitale in. pl. sabb. in s. piet. Marcellino i. pl. † e questo dì vi si libera un’anima dal purg. Dom. terza in s. Lorenzo fuor delle mura ind. pl. † e questo di si libera unanima del pur. lu.i s. Marco in pl. marte in s. potentiana ind. pl. mercore in s. Sisto ind. pl. giov. in s. Cosma e Damiano si mostra l’imagine della nostra signora del popolo e della pace e c. in. pl. ven. in s. Lorenzo in Lucina in. pl. Sab. in s. susanna e in s. Mar. degli Angeli in Tiberinis in. pl. Dom. iii (?) in S. Croce in Jerusalem in. pl. † e questo vi si libera un’anima del purga. lune. ne i santi quattro Coronati in. pl. mar. in s. Laur. in Damaso ind. pl. merc. in s. paulo in pl. giove in s. silvestro e s. Maaretino in montib. in. pl. venere in s. Eusebio ind. pl. sabb. in s. Nicolao in carcere in. pl. Dom. v. in s. piet. in. pl. lune. in s. Chrisogono ind. pl. marte. In s. Ciriaco in pl. mercore in s. Marcello in. pl. giove. in s. Apollinare in. pl. venere. in s. stef. ritondo in. pl. e questo † giorno si libera un’anima del pur. sabb. in s. Gio. ante portam latinam in. pl. † e questo giorno si libera un'anima del pur. Do. dell’oliva in s. Giov .Laterano in pl. lune in s. praxede in. pl. mar. in s. prisca in. pl. merc. in s. Maria Magg. in pl. giove. In s. Gio. Laterano in. pl. venere in s. Croce in Jerusalem, e in santa Maria de gli Angeli in Thermis in. pl. sabbato in s. Gio. Laterano in. pl. Do. di pasqua i s. Maria Maggiore in. pl. lune in s. piet. ind. pl. marte in s. paulo in. pl. merc. in s. Lorenzo fuor delle mura ind. pl. † e questo giorno si libera un’anima del pur. giov. ne i santi Apostoli in. pl. vener. in. s. Maria la Ritonda in. pl. sabbato in. s. Gio. Laterano in. pl. Dom. in albis in S. pancratio. in. pl.

stationi doppo Pasqua.

Nelle litanie maggiori cioè la festa di s. Mar. in S. Pietro in. pl. Nel dì dell’Ascensione del signore in s. pietro ind. pl. nella vigilia della pentecoste in s. Gio. Later. ind. pl. Domenica di penteco. in San Gio. Laterano ind. ple. Lune In s. pietro in Vincula in pl. marte in s. Anastasia in. pl. merc. in s. Maria Magg. ind. ple. giove in s. Lorenzo fuor delle mura ind. pl. † Et questo dì si libera un’anima del purg. venere in ss. Apostoli ind. pl. sabbato in s. pietro in. pl. e questo dì si libera † un’anima dal purg. mercore delle quattro tempora a s. maria magg. ind. pl. venere ne' ss.  Aposto. ind. ple. sabato in s. pietro ind. pl.

Statione de lo Avvento

Dominica prima in s. maria maggiore indulg. plen. Item nella detta Chiesa tutte le feste della nostra signora ind. pl. Dom. II. in s. Croce in Jerusalem, e in S. Maria delli Angeli in Thermis indul. plen. Dominica III in s. pietro ind, plen. mercore delli quattro tempora in s. maria maggiore ind. pl. Venere ne ss. Apostoli ind. pl. sabbato in s. pietro ind. pl. Dominica IIII ne ss. Apostoli ind. pl. La notte della Nativita in s. maria maggiore nella Cappella del presepio indul. pl. nella seconda messa dall'alba in s. Anastasia indul. plena. Il dì della Nativita del Nostro s. Jesus Christo alla terza messa in santa maria maggiore ind. plen. La festa di s. steph. in s. stephano Rotondo ind. pl. la festa di s. Gio. evang. a s. maria maggiore ind. pl. la festa delli Innocenti in s. paolo ind. pl. Il dì della circoncisione di Nostro Sig. in s. maria Transtib. ind. ple. il dì dell’epiphania in s. piet. ind. plena. Dom. in septua. in s. Lorenzo extra muros ind. plen. †e questo di si libera un'anima del purg. Dome. in sessage. in s. paulo ind. plen. DOMENICA IN quinquag. in s. pietro ind. ple.

Don Cesare Marullo Arcives. Pan. G.G.

BANDO SOPRA L'OGLIO

BANDO SOPRA L'OGLIO
Henrico di Santa Pudentiana Camerlengo Prete Cardinale Caetano di S. R. Chiesa Camerlengo
Essendo principal cura conveniente all'offitio nostro del Camerlengato, di provedere con ogni diligenza, che quest'Alma Città di Roma principalmente stia fornita, & sufficientemente provista delle cose necessarie all'uso della vita humana, & specialmente dell'oglio. Et havendo noi con molto dispiacer nostro inteso, che tra mercanti Ogliarari, Pizzicaroli, Vetturali, & altre persone solite vendere, & comprare oglio si fa coniura in fraude & danno intollerabile del publico, & de private persone, & particolarmente de poveri, commettendo sopra ciò diversi monopolij.

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BANDO SOPRA IL SUSSIDIO DI UNO E MEZZO PER CENTO DEL PREZZO DELLE PELLI & CUOI PER TUTTO IL STATO ECCLESIASTICO & IMMEDIATE SOGGETTO ALLA SANTA SEDE APOSTOLICA

BANDO SOPRA IL SUSSIDIO DI UNO E MEZZO PER CENTO DEL PREZZO DELLE PELLI & CUOI PER TUTTO IL STATO ECCLESIASTICO & IMMEDIATE SOGGETTO ALLA SANTA SEDE APOSTOLICA
Henrico del Titolo di santa Pudentiana Prete Camerlengo Cardinal Caetano della Santa Rom. Chiesa Camelengo
Conciosia che altre volte la Santità di N.S. Sisto Papa Quinto trovandosi introdotto in Roma per soventione di questa Santa Sede Apostolica un antico sussidio di cinque per cento sopra il prezzo delle pelle pelosi pensasse similmente per urgenti bisogni di detta Sede che simil sussidio s'introducesse anco nello Stato di santa Chiesa, ma che in loco delli cinque per cento ne pagassero tre, & havendo poi sua Santità presentito che li Appaltatori & Effattori di detto sussidio non contenti delli tre per cento riscotevano a ragione di cinque per cento computatoci ducendo detto sussidio solamente a ragione di dua per cento qual fu concesso a Gio. Battista Fossi da Rocca Contrada.

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BANDO CONTRA LI CALUNNIATORI & DETRATTORI DELLA FAMA & HONOR D'ALTRI, IN LETTERE D'AVISI, O ALTRIMENTE

BANDO CONTRA LI CALUNNIATORI & DETRATTORI DELLA FAMA & HONOR D'ALTRI, IN LETTERE D'AVISI, O ALTRIMENTE
S'è osservato con longa esperienza, nello scriver che si fa da tutte le parti del mondo lettere d'avisi, non si è mai visto scriver cose particolari, con infamia & dishonore di nessuna sorte di persona, & massimamente de Principi, & persone graduate, ma parlare con quella debita riverenza, & rispetto, che conviene & solo s'intende, che in quest'Alma Città capo della Religione ; & ricetto d'huomini virtuosi, si ritrovano alcuni di tanto mala natura scelerati calunniosi & detrattori che senza timor di Dio , & della giustitia, sono partiti dalle patrie loro cosi male avezzi, che hanno pigliato l'occasione, per essercitar le loro lingue pestifere, de scriver lettere d'avisi in diverse parti, empiendo le carte de bugie & calunnie, infamando & detrahendo all'honore & reputation del prossimo , non considerando come Christiani, di quanto castigo siano degni, quelli che cercano di toglier la fama & l'honore altrui. Et non temendo le gravissime pene, che sono state imposte dalle Leggi, & sacre Costitutioni de Sommi Pontefici contra simili pestiferi huomini, che tanto severamente & con tanta diligenza si procura di estirpare gl'Homicidiali, Ladroni, & Sicarij, quali offendono il prossimo nella robba, & nella vita, cosi anco si deve equalmente col medesimo rigore estirpare, & sradicare dal mondo questa sorte d' huomini che offendono nella fama & nell'honore , poiche per Leggi naturali & Civili, è stato sempre stimato piu della vita dell'huomo. Però il molto Illustr. & Reverendiss. Mons. Mariano Pbenedetto Vescovo di Martorano di quest'Alma Città di Roma & suo distretto general Governatore, & Vicecamerlengo, volendo anco dar rimedio à questo mal uso, & reprimere in tutto il veleno delle mordacissime lingue di questi scelerati, di espresso ordine di sua Beatitudine con il presente publico Bando.

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BANDO CONTRA QUELLI CHE ADULTERANO O MISTICANO VINI & VENDONO PER CHIARELLI ALTRI VINI CHE QUELLI DEL LOCO DI CIRELLA

BANDO CONTRA QUELLI CHE ADULTERANO O MISTICANO VINI & VENDONO PER CHIARELLI ALTRI VINI CHE QUELLI DEL LOCO DI CIRELLA
Henrico del titolo di Santa Pudentiana camerlengo Prete Cardinale Caetano della S. Rom. Chiesa camerlengo
Ancorche per un'altro nostro Bando, overo Editto delli 23. d'Aprile, 1588. si sia provisto sotto gravissime pene, che gli Vini, che da Mercanti, padroni di barca, Marinari, ò altri, di tempo in tempo si conducono a Roma da diverse parti, così del Regno di Napoli, come di altre, non possino falsificarsi con mescolarvi altri vini di minor bontà & prezzo, & molte volte acqua, ne meno vendere una sorte di vino per l'altra, ne in quello commettere alcuna frode ò dolo, ne tampoco vendere per Chiarelli altra sorte di Vini, che quelli, che realmente si raccogliono nella Terra di Cirella & suo Territorio e distretto, quali ab antiquo, se sogliono chiamare Chiarelli, & altrimente secondo la forma di detto nostro Bando, ò Editto, al quale si habbi relatione, & si bene dopò la publicatione di detto Bando ognuno dovesse non solo per il timore delle pene, ma più per debito di real mercante, & huomo da bene, guardarsi da dette fraudi, & adulterationi de Vini, nondimeno si è inteso da noi in Camera Apostolica, che non ostante detto Bando, & sua publicatione, alcuni così mercanti, come altri circa detti Vini, & in particolare Chiarelli, hanno trovato novi modi di adulterargli, & di fraudare il publico di quest'Alma Città di Roma con grave suo danno & dispiacere di detta Reverenda Camera, & nostro, con haver fatti detti mercanti caricare Vini di diverse parti per Chiarelli come sono di Urso, Marzo, Bonvicino, Vervicaro, & altri luoghi di Montagna, quali vagliono per la metà manco di quello che vagliono quelli di Cirella, & mescolargli con quelli di Cirella, & per far tal mescolanze, hanno tirati gli lor vascelli in diverse spiaggie insolite, acciò non si scopra la fraude, che fanno intorno à detti Chiarelli, & che si preparano di condurgli à Roma si come alcuni già hanno havuto ardue di condurli, & vendergli per Chiarelli in gravissimo danno di detto publico di Roma.

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BANDO CONTRA I BANCHEROTTI DI ROMA

BANDO CONTRA I BANCHEROTTI DI ROMA
Henrico del Titolo di Santa Pudentiana
Prete Cardinal Caetano della Santa Ro. Chiesa  Camerlengo

Essendosi molte volte & in diversi tempi passati tanto da nostri predecessori Camerlenghi di S. Chiesa, & dalla Rever. Camera, quanto da Mons. Presidente della Zecca pro tempore, trattato di provedere alli molti inconvenienti che si commetteno dalli Cambiatori delle monete, (detti Bancherotti) di Roma, ne havendosi mai potuto rimediare con tutti gli ordini, bandi, statuti loro, & pene, & cognoscendo detta Cam. questo procedere dal troppo Eccessivo numero di Bancherotti accresciuto da pochi anni in qui. Per tanto per ordine di S. Santità ha deliberato de ridurgli ad un certo numero di persone approvate dal Mag. Filippo Ravenna Genoivese negociante in Roma deputato Prefetto & soprastante à tutti & singoli essi Bancherotti, ò chi serà da lui nominato & heredi e successori tanto suoi quanto di chi nominarà per nove anni prossimi avvenire, da cominciarsi il giorno che fu il detto Magnif. Philippo deputato cioè alli 28. del presente.

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BANDO SOPRA IL SUSSIDIO NOVAMENTE IMPOSTO DA N.S. SISTO PAPA V. TANTO IN ROMA, COME IN BOLOGNA, & ALTRE CITTA', TERRE, E LUOGHI DELLO STATO ECCLESIASTICO SOPRA IL BOLLARE I PANNI, DRAPPI, VELAMI, & ALTRE MERCANTIE, & LORO ESTRATTIONE

BANDO SOPRA IL SUSSIDIO NOVAMENTE IMPOSTO DA N.S. SISTO PAPA V. TANTO IN ROMA, COME IN BOLOGNA, & ALTRE CITTA', TERRE, E LUOGHI DELLO STATO ECCLESIASTICO SOPRA IL BOLLARE I PANNI, DRAPPI, VELAMI, & ALTRE MERCANTIE, & LORO ESTRATTIONE

Philippus Tituli Sancti Angeli in foro Piscium Camerario

Diaconus Card. Vastavillanus nuncupatus S.R.E. Camerario

Havendo Nostro Signore per obviare alle fraudi che si commettono nel vendere panni adulterati, & per tener abondante il suo Stato Ecclesiastico d'ogni sorte di pannine, & per subventione dell'arte della lana per suo Breve sopra ciò espedito, ordinato che ogni sorte de panni, drappi, veli, & coperte, che si fanno nel detto stato Ecclesiastico si rivedino, & bollino, & per altra revisione, & bollatura, si paghi una certa tassa, & che parimente quelli che estraeranno dette mercantie fabricate nel detto Stato Ecclesiastico, paghino un certo sussidio, & che in esso si faccia buono quel che sarà pagato per il bollo, & essendosi per essattione di detti sussidij fatto appalto con il Magnifico M. Pompeo di Nalli Cittadino Romano, come più amplamente nelli Capitoli sopra ciò formati, & dati nelli atti di M. Tideo de' Marchi, Notaro di detta Camera, sotto il di XX. di Novembre prossimo passato.

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SISTONOSTRO!

1. Fingere

Il fingere è un vizio commune a tutti l'Uomini
Ma il ben finger
è una virtù particolare
che non sta bene
ai più savii
e più prudenti.

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