BANDO SOPRA L'OGLIO
Per ovviarli adonque, & levare ogni occasione de fraudi in cosa tanto importante al vivere di questa Città, & ad ogni buon fine, & effetto. Di commissione di N.S. fattane a bocca per autorità del nostro Ufficio del Camerlengato. Per tenore delle presenti espressamente si prohibisce, a tutti e singoli mercanti di detto oglio che da hora avanti, sotto pena di 500 ducati d'oro d'applicarsi alla Reverenda Camera Apostolica, perdita dell'oglio, & di tre tratti di corda, & altre pene del nostro arbitrio non ardischino comprare oglio, da vetturali quali lo portano, ne altri che lo conducano per acqua a Roma per abondanza di essa Città, A quali Mercanti volendo comprare detto oglio se li concede che lo debbano & possano comprare nelle Città, Terre, luoghi, & Castelli, dove si trovava a vendere, & quello havuta prima le fede dal Governatore o Podestà del luogo di dove l'haveranno comprato della quantità comprata, altrimente trovandosi senza, s'intendino esser incorsi nelle suddette pene. In oltre si prohibisce sotto le medeme pene che niuno Vetturale, o barcarolo che conducono oglio a Roma, ardisca vendere detto oglio à mercanti o sia pizzicaroli, o altri che lo comprano per rivendere, ne dentro ne fuori di Roma, ne tanpoco possino venderlo ad altri che lo voglino per detti mercanti e rivenditori, le quali pene s'incorreranno tanto dal Venditore, quanto dal Compratore & dal mercante o sia rivenditore, che lo farà comprare. Item che li mercanti che faranno venire oglio à Roma, prima che levarlo della Dogana, debbino subito consegnare le lor fede, & accusare la vera qualità dell'oglio che si sarà fatto condurre al Commissario, da noi deputato in Roma, altramente caschino nella perdita del detto oglio, di scudi 50 & di tre tratti di corda, per ciascuna volta. Item si ordina & comanda a ciascuna persona di qual si voglia stato, grado, ordine, & conditione si sia, che fra termine di quindici giorni prossimi doppo la pubblicatione delle presenti, debbano haver portato ne gl'atti dell' infrascritto nostro Notaro, la vera nota in scritto di tutta quella quantità d'oglio tanto vecchio, quanto nuovo che si ritrovano, tanto in Roma quanto fuori, dentro pero diece miglia se però sarà più di quaranta bocali in tutto & non altrimente sotto pena di scudi 500 & la perdita di tutto l'oglio, avvertendo ogn'uno che passato detto tempo, si procederà irremissibilmente contra chiunque si trovarà non haver obedito, & le pene s'applicaranno per un terzo
all'accusatore quale sarà tenuto secreto, un terzo a luoghi pii, & l'altro terzo alla Camera Apostolica. Dechiarando che doppo ch'il presente bando sarà stato pubbicato & affisso alli luoghi soliti di Roma, comprenda & astringa ogn'uno come se gli fosse stato personalmente intimato. Dato in Roma nella Camera Apostolica questo di 3. di Settembre 1588