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BANDO SOPRA IL SUSSIDIO DI UNO E MEZZO PER CENTO DEL PREZZO DELLE PELLI & CUOI PER TUTTO IL STATO ECCLESIASTICO & IMMEDIATE SOGGETTO ALLA SANTA SEDE APOSTOLICA

Ma havendo poi giudicato sua Beatitudine esser espediente al publico oprare che mediante detto sussidio si trovi modo che detti pelli & cuoi che si acconciaranno, & smaltiranno in detto Stato habbino le lor debite concie poiche si vede per esperientia che per difetto di esse concie il publico viene gravemente dannificato. Però sua Santità & di suo ordine la Reverenda Camera Apostolica moderando, reformando & reducendo detto sussidio viene all'infrascritte dechiarationi & ordini da osservarsi inviolabilmente da ogni persona di qual si voglia stato, grado, titolo, e dignità così Ecclesiastica come secolare sotto l'infrascritte pene. Per tanto di ordine di sua Beatitudine datoci a bocca, & per l'auttorità del nostro offitio & per il contratto & capitoli stipulati in Camera Apostolica per tenor del presente publico Bando revocando & annullando tutti gl'altri Bandi mandati per il passato in questa materia si ordina & commanda che nell'avvenire in tutte le Città, Terre, & luoghi del stato Ecclesiastico mediate & immediate soggetto come di sopra comprendendoci anco Bologna Benevento, Camerino in loco delli dua per cento che si pagavano delli corami & pellami pelosi , si debba pagare uno e mezzo per cento delli pellami & corami conci & stagionati quali ...ti pellami, & corami siano revisti dalli Commissarij o vero Appaltatori di questo negotio o ( che faranno M. Tobaldo Guerrieri, e M. Vincenzo Marcellino tutti dua da Fabriano compagni ò lor sustituti) se haveranno havuto il debito concime, & essendo altramente vuole detta Camera che quelli tali paghino la pena che si dirà a basso & che detti pellami & corami si debbano bollare da detti Commissaeij & Appaltatori o lor sostituti dal qual bollo ne resultera che quelli siano stati visti & approvati per conci. Intendendosi anco delli corami & pellami conce senza pelo quanto con il pelo & lana in detto stato, essendo che per lo più li conciatori non danno il debito concime & cosi ne viene il danno del publico & per questo sua Santità deliberò porre il detto sussidio, acciò li Commissarij & Appaltatori predetti & lor sustituti riveggano detti corami & pellami, alli quali per lor revisione , & per tal loro offitio ha assignato a ragione di uno & mezzo per cento come di sopra per una volta sola.
Quanto poi alli corami, & pellami che vengano di Levante, ò d'altro loco per mare in Ancona acciò quel porto sia libero di tal pagamento & li Mercati habbino causa di condurvi le lor merci sua Santità vuole che tutti li Mercanti si Levantini come altri che condurranno pellami, & corami tanto conci quanto non conci di qual si voglia sorte che siano condotti in Ancona per mare non paghino cosa alcuna ne meno quelli che li conciaranno in Ancona & che li compraranno per condurli fuori dello stato ma quelli che macellaranno in Ancona & li morticini paghino come li altri & come detto di sopra. Item che tutti li detti corami & pellami che saranno condutti nelle Fiere, o in qual si voglia loco per vendersi paghino come li altri del stato non havendo pagato cioè a ragione di uno e mezzo per cento, essendo che si conducono per vendersi a prezzi alterati & che detto pagamento come si è detto si fa solo per riveder detti corami & pellami & per la fatiga di bollarli. Item similmente paghino il medesimo tutti li corami & pellami che sonno nelle concie overo si venderanno nelle Fiere, o magazzeni quando si venderanno habbino a pagare per bollarli in qual si voglia modo ..lavorati & condotti nello stato da Forastieri che non havessero contribuito al pagamento suddetto. Item che tutti li corami & pellami forastieri che passaranno per transito conci paghino mezzo scudo per cento, & li pelosi uno per cento per il transito venendo di fuori dello stato , ma quelli conci del stato della Chiesa che si mandaranno fuori paghino uno e mezzo per cento , accio il stato mantenghi più abondante, si anco perche non pagano altra gabella, intendendo che li corami forastieri che si conciaranno nello stato della Chiesa che si mandaranno fuori paghino uno per cento. Item che i Mercanti del stato di Urbino passando per il stato della Chiesa per condurre cuoi & pellami non conci comprati fuori del stato della Chiesa non paghino per transito cosa alcuna essendo che li riconducono conci nel stato. Item che nessuna Fiera del Stato Ecclesiastico ne altro loco del stato si intendi franco ne anco la fiera di Farfa che facendosi altrimente per quella rata l'Appaltatore non sia astretto a pagamento alcuno. Item che nessuna sorte di corami & pellami tanto conci quanto non conci si domestico come salvatico non s'intendino esser liberi dal pagamento come di sopra salvo che tutti quelli corami & pellami che sono compresi nella gabella di Camigliano di Roma. Item similmente non s'intendino franchi li corami conci in Roma conducendoli per il stato per lavorarli, ma debbano pagare a ragione come di sopra & questo per il bollo acciò non mettino in opra corami che non siano ben conci, e stagionati purche quelli tali che li portaranno non habbino pagata la gabella qui in Roma. Che detti Commissarij overo Appaltatori & ministri, o loro famiglia possino portare ogni sorta d'arme offensive & difensive non però prohibite cosi di giorno come di notte per Roma, Bologna, & altre Città Terre & luoghi del stato Ecclesiastico etim mediate & immediate soggetti alla Santa Sede Apostolica si come anco concesso a quelli del quattrino a libra di carne, non ostante Bandi & altre prohibitioni fatte & che si facessero in contrario, & in ciò si da amplissima facoltà al Signor Chierico che farà pro tempore Presidente & bisognandoli aiuto anco dell'Illustrissimo Cardinal Camerlengo.
Che gl' Illustrissimi Legati, Vicelegati, Presidenti , Governatori e altri Giudici nelle Provincie, Città, Terre & luoghi predetti debbiano amministrare summaria & espedita Giustitia a detto Commissario Appaltatore & suoi ministri nelle cose spettanti al presente appalto massime contra debitori & fraudatori dandoli aiuto & braccio contro di essi, ne possino intromettersi nell'interpretatione delli presenti capitoli quali spetti a detta Reverenda Camera. Che detti Commissarij & Appaltatori per chiarirsi che non si commettino fraudi & acciò apparischi la vera quantita di pellami & corami che al presente si ritrovano & per fuggire ogni fraude che in ciò si potesse commettere sia lecito a detti Commissarij & Appaltatori overo sustituti subito doppo la publicatione del presente Bando bollare tutti quelli pellami & corami che si trovaranno appresso cosi conciatori, come altra persona per venderli a mercantia. Item per obviare alle fraudi che potessero nascere in questo negotio si ordina & comanda tanto a Dohanieri over Gabellieri, quanto alli Appaltatori del quattrino a libra della Carne & a macellari che debbano ad ogni richiesta di detti Commissarij & Appaltatori mostrar libri o taglie dove terranno nota del assegna de cuoia & pelli macellaresche e mortacine & questo senza pagamento alcuno. Ma se gli Sottocommissarij & Ministri di detti Appaltatori riscotessero più del bedito o facessero altra cosa, contra la forma delli presenti capitoli possino detti offitiali farli carcerare & formare il processo & mandato a Roma in Camera acciò siano debitamente castigati. Che nissuno possa appellare, reclamare, o ricorrere se prima non havrà fatto attual deposito appresso il Thesoriero, o Depositarij che faranno della Camera in ciascuno delli luoghi predetti & questo in caso di fraude. Che detti Commissarij & Appaltatori o loro ministri nel riscuotere habbino l'istessa facolta & auttorita che hanno quelli che riscotono la gabella del quattrino a libra della carne, & quelli che riscotono il sussidio triennale, e godono li medemi privilegij. Et chi commetterà alcuna fraude o altrimente contraverra alli sudetti capitoli ò ad alcuno di essi per se o per altri dirette ò indirettamente sotto qual si voglia colore o pretesto caschi subito in pena della perdita di tutti li corami, o pellami che condurrà, & delle bestie che le portaranno, & di più di 25. scudi per la prima volta , cinquanta per la seconda, cento per la terza, & di esser privato di non poter mai più esser........... arte, le qual pene si applicaranno per un quarto alla Camera Apostolica l'altro al Hospitale de poveri mendicanti di Roma, l'altro alli Commissarij overo Appaltatori predetti e l'altro all'accusatore, quale accusatore sara tenuto secreto, & crederassi a lui con il detto di un testimonio degno di fede, & si procedera anco per inquisitione & ogni miglior modo. Et vogliamo che il presente Bando publicato che sara da un Cursore di N.S. Alle porte della Camera Apostolica & in Campo di Fiore secondo il solito lassandovi le copie ancorchè stampate affisse...........persona di detto stato come fossero lor personalmente intimati al pagamento non a pena alcuna e tal pagamento di detto sussidio debbi cominciarsi dal di della publicatione della data del presente........ dimeno per maggior notificatione vogliamo che detto bando sia publicato in tutte le Citta che sono capi di Legationi, ò Governi secondo il solito de gl'altri bandi doppo la publicatione astrenghi …........Roma in Camera Apostolica, die ultima Aprilis. 1590
Benedictus Cardinalis Justinianus Procam. Io. Baptista Orphinus Procommiss. C.A. Tydeus de Marchis

SISTONOSTRO!

Anonimo viaggiatore francese, 22 maggio 1589

« A leur venue nous nous logeames tous de compagnie à ung logis appellé "le Poisson", où nous fusmes quinze jours, faisans bonne chere et alans tous les jours voir les antiquités de Rome.
Ce seroit chose trop longue de raconter touttes les antiquités qui se voyent a Rome, comme aussi les excellentes choses qui y onte esté nouvellement faictes par le pape Sixte V d'à present, les quelles estant touttes rediggés par escrit, tant les antiquités comme aussi ce qui a esté faict de nouveau, je ne m'y arresteré plus longuement, joinct que seroit chose suffisant pour amplir ung gros volume ».

Anonimo viaggiatore francese

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