CONCESSIONE DELLA ESENZIONE DALLE TASSE - ITALIANO
Indice articoli
SISTO PP. V
Diletti figli, salute e apostolica benedizione
Dopo che è piaciuto alla divina bontà di innalzare noi, benché indegni, a questo alto grado di apostolato, crediamo sia giusto e ragionevole concedere qualche segno di amore e di benevolenza a questa nostra patria. E pertanto, ben sapendo a quanti danni ed incommodi siete di solito soggetti nel pagamento delle tasse, sia per la povertà del luogo che per le angherie e le durezze degli esattori, noi, desiderando provvedere su questa materia alla vostra quiete e comodità, con “motu proprio” e piena consapevolezza, per pura volontà e liberalità nostra, con autorità Apostolica, esentiamo e liberiamo totalmente questa vostra Terra e comunità e voi tutti singolarmente, le case, le possessioni, i campi, i prati e tutti i beni mobili, immobili e semoventi, esistenti sia dentro che fuori della vostra Terra e del suo distretto, che sono sottoposti al nostro potere, qualsiasi essi siano e dovunque essi siano, i vostri lavoratori e coloni e gli animali di qualunque genere, dai tributi e oneri della Camera Apostolica, sia ordinari che straordinari, e dai sussidi triennali o altri, vecchi e nuovi, di qualsiasi nome, dai gravami imposti e da imporsi, per otto anni continui a cominciare dalla data della presente lettera. E tale Terra deve essere libera ed esenta ora e nel futuro, cosicché nessuno deve sottostare al peso delle suddette tasse e pesi camerali durante tale periodo di otto anni, e stabiliamo e dichiariamo che non dobbiate essere costretti e obbligati da alcuna autorità, dichiarando irrite le azioni di ogni tesoriere, depositario, esattore, doganiere, pubblico daziere e qualsiasi peso camerale, e nessuno osi o presuma molestarvi per nessun motivo ed esigere da voi le tasse, ma anzi devono permettervi di fruire liberamente e di godere di tale esenzione. Nonostante tutte le restrizioni e le concessioni fatte alla Camera apostolica dal nostro predecessore Pio IV, di felice memoria, e altre costituzioni, leggi pontificie, riforme, provvisioni, giuramenti, conferme pontificie e di altre autorità, privilegi, indulti, lettere apostoliche di qualsiasi tenore e forma, derogate o deroganti, valide o irrite ed altri decreti concessi, approvati e innovati dai Pontefici romani, e qualsiasi altra cosa contraria.
Dato a Roma, presso S. Marco,sotto l’anello del Pescatore, il 25 giugno 1585, anno primo del nostro pontificato.
* L’originale in pergamena si trova presso l’Archivio Comunale di Montalto. La traduzione è nostra.