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BOLLA DI EREZIONE DELLA DIOCESI DI MONTALTO

Indice articoli

Se durante il periodo del suo cardinalato Felice Peretti molto si era prodigato per la sua Montalto (basti ricordare l'istituzione della scuola ginnasiale nel 1578, del medico condotto nel 1579, il massimo di quanto gli fosse consentito dalla condizione di "cardinale povero" e dalle entrate) appena eletto papa nel 1585 fece di tutto per esaltare la sua piccola patria in un incalzare ininterrotto di concessioni e di favori: subito la distribuzione di 2000 scudi a tutte le famiglie del paese; dopo due mesi dall'elezione la concessione di scegliere il Podestà e il libero commercio della zona; ad agosto dello stesso anno la elevazione a collegiata della chiesa matrice di S. Maria in Colle con il relativo capitolo di canonici; dopo quasi un anno la donazione del prezioso reliquario; e finalmente la tanto attesa elevazione della sua Montalto al rango di città e di diocesi.

Il via definitivo a questo sogno a lungo accarezzato è dato dal papa nel concistoro del l'ottobre 1586 e i cardinali capiscono subito che è inutile opporsi alla decisa volontà di Sisto V. Tutti i problemi connessi e richiesti dall'erezione di una diocesi (commissione cardinalizia, soddisfacente dote, grandezza dell'abitato...) vengono superati in un batter d'occhio (non fu così per la lunga ed estenuante pratica di erezione per Ripatransone, che durò quasi 17 anni!).

Finalmente il 14 novembre 1586 (questa è la data dell'originale che si conserva nell'archivio comunale di Montalto, e non il 24 come erroneamente trascrive il Bullarium Romanum), con la Bolla "SUPER UNIVERSAS ORBIS ECCLESIAS" Montalto assurgeva alla dignità di città e diocesi. In verità la Bolla usa un tono esagerato nel descrivere le eccellenze del paese, che erano alquanto modeste e certamente non superiori a tanti altri paesi vicini. Per la costituzione della nuova diocesi non c'era molto da scegliere: alla ancor giovane diocesi di Ripatransone (appena da quindici anni) vennero scorporate 6 località (Montalto, Porchia, Patrignone, Montedinove, Rotella e Force); 3 da Fermo (Comunanza, Montemonaco e Montelparo) e 1 da Ascoli (Castignano).

Per la dote della nuova diocesi ci pensò lo stesso Papa, regalando alla nuova mensa vescovile la ormai commendataria abbazia benedettina di S. Maria in Montesanto, in Abruzzo, nel territorio di Civitella, e la tenuta di Rovetino nel territorio di Rotella, appartenente alla abbazia di Farfa. Il tutto per un valore non indifferente di circa duemila scudi. La nuova diocesi fu dichiara "immediatamente soggetta alla S. Sede", ma rimase in questa favorevole situazione giuridica appena due anni e mezzo, allorché nel maggio 1589 lo stesso Sisto V elevò Fermo ad arcidiocesi con sede metropolitana, con giurisdizione su Montalto, Ripatransone, Macerata, San Severino e Tolentino.


SIXTUS PP V

SUPER UNIVERSAS ORBIS ECCLESIAS, Eo disponente, qui cunctis imperat, et cui omnia obediunt, meritis licet insufficientibus, constituti, levamus in circuitu agri Dominici oculos nostrae mentis, more pervigilis pastoris inspecturi, quid ecclesiarum ipsarum, praesertim cathedralium, statui et decori congruat, et quid operis circa illas earumque statum prosperum et felicem impendi debeat, et divino fulti praesidio, quo cuncta aequa benignitate pro populorum suorium fidelium salute disponuntur, ad ea, quae statui ecclesiarum huismodi congruunt, nostri officii partes salubriter et utiliter intendere curamus, prout in Domino conspicimus expedire. Sane, cupientes terram Montis Alti, Ripanae dioecesis, quae felicem nostris dedit ortum natalibus, ac in celeberrimo et eminenti loco sita, et muris undique cincta est, et in qua saecularis et collegiata ecclesia S. Mariae ad Collem eleganter constructa, et duas dignitates, et decem canonicatus et totidem praebendas ac sacristia aliaque ad cultum divinum necessaria habens, et duae aliae ecclesiae, una scilicet S. Georgii et S. Petri, et altera Oratorium nuncupata S. Nicolai, in qua confraternitas sub invocatione Sanctissimi Sacramenti canonice instituta reperitur, necnon domus circiter trecentae nobiliter aedificatae ac plateae lateribus stratae existunt, ac singula quaque quarta feria cuiuslibet hebdomadae emporium, ad quod ex omnibus locis circumvicinis fit magnus concursus, celebratur, et ex qua denique viri et in theologia ac iure et medicina aliisque scientiis excellentes prodierunt; ac saecularem ac collegiatam ecclesiam huiusmodi dignioribus titulis et nominibus decorare, habita super his cum fratribus nostris matura delibelatione, et de illorum consilio, ad omnipotentis Dei laudem et gloria, ac eiusdem Beatae Mariae honorem, ac christifidelium devotionis augmentum, praedictam Montis Alti et Porculae ac Patrignonis, necnon Montis de Novem, et Rotellae ac Furciae, a dicta Ripana, necnon Montis Elpari, Communatiae ac Montis Monachi, a Firmana, et denique Castignani terrae seu loca aut castra, eeorumque omnia territoria, ab Asculana dioecesi, quibus in spiritualibus subiectae sunt, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo separamus et dismembramus, illaque et eorum incolas et habitatores, ecclesiarum rectores, beneficiatos, priores et alia inibi beneficia ecclesiastica obtinentes, ac monasteria et domos fratrum aliaque pia loca ab omni iurisdictione, potestate et subiectione venerabilium fratrum nostrorum Ripanae, Firmanae et Asculanae dioecesum episcoporum, nunc et pro tempore existentium, necnon solutione decimarum eisdem episcopis per eas debitarum, ac de cetero faciendarum, perpetuo eximimus et liberamus.

Necnon terram Montis Alti in civitatem, et saecularem collegiatam ecclesiam huiusmodi in cathedralem, sub invocatione eadem eiusdem Beatae Mariae Virginis, pro uno episcopo Montis Alti nuncupando, qui iurisdictionem episcopalem habeat et exerceat in spiritualibus, cum mensa episcopali, arca, sigillo aliisque insignibus, honoribus et privilegiis, quibus alii episcopi de iure vel consuetudine aut alias quomodolibet in eisdem spiritualibus utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere quomodolibet poterunt in futurum, de simili consilio, auctoritate et tenore praemissis, erigimus et instituimus. Ac civitatem et cathedralem ecclesiam sic erectas et institutas necnon episcopum Montis Alti pro tempore existentem ac ipsius ecclesiae Montis Alti capitulum Sedi Apostolicae immediate subiicimus, et sub protectione beatorum Petri et Pauli apostolorum subiicimus.

Eidemque ecclesiae sic in cathedralem erectae et institutae, pro sua seu mensae suae episcopalis dote, monasterium Beatae Mariae de Monte Sancto, Ordinis S. Benedicti, dictae Asculanae dioecesis certo, quem haberi volumus pro expresso, modo vacante similiter perpetuo unimus, annectimus et incorporamus; ac silvam seu tenutam Bonettini concedimus, necnon terras et territoria pro dioecesi Montis Alti, illorum vero necnon dictae civitatis Montis Alti, ecclesias, personas pro clero, et habitatores pro populo, etiam perpetuo assignamus; ac eos, quoad superioritatem, iurisdictionem et iura episcopalia Montis Alti subesse, et tamquam membra capiti obsequentes de iuribus episcopalibus responderi volumus.

Decernentes ex nunc irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus nostris de unionibus committendis ad partes, vocatis quorum interest, ac exprimendo vero valore, et de non tollendo iure quaesito; ac Lateranensis concilii novissime celebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis; ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon Ripanae, Firmanae et Asculanae ecclesiarum, iuramento et confirmatione Apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris ap., eisdem illarum praesulibus, capitulis et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausis et decretis, etiam motu proprio et consistorialiter ac alias quomodolibet in contrarium concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda foret, illarum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petram, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo sexto, decimoctavo kalendas decembris, pontificatus nostri anno II.
Dat. die 14 nov. 1586, pontif. Anno II.


SISTO PP V

Innalzati, senza alcun nostro merito, sopra tutte le Chiese dell'universo per volontà di Colui che tutti comanda e a cui tutti obbediscono, eleviamo all'intorno gli occhi della nostra mente nel campo del Signore, per vedere, come si addice ad un pastore che vigila, ciò che convenga allo stato e al decoro delle Chiese stesse, specialmente cattedrali, e cosa si debba fare per la loro prosperità; e fiduciosi nell'aiuto divino procuriamo nel Signore di disporre ogni cosa con giusto amore per la salvezza del popolo fedele.

Desiderando pertanto che la Terra di Montalto, della diocesi di Ripatransone - che ha dato la felice origine ai nostri natali ed è situata in luogo alto e celeberrimo, cinta da ogni parte di mura, in cui esiste la secolare collegiata chiesa di S. Maria ad ColleM elegantemente costruita, con due dignità e dieci canonicati e altrettante prebende, con sacrestia ed altre cose necessarie al culto divino, e altre due chiese, e cioé quella di S. Giorgio e S. Pietro e l'altra è un Oratorio chiamato di S. Nicolò, nella quale si trova canonicamente eretta la Confraternita del SS.mo Sacramento, e vi esistono circa trecento case nobilmente edificate e piazze lastricate, e in cui ad ogni mercoledì si fa mercato con grande concorso di popolo dei paesi circostanti e dalla quale infine sono usciti uomini eccellenti in teologia, in diritto, in medicina e in altre scienze - e la detta chiesa collegiata siano decorate di titoli e nomi più degni, dopo matura deliberazione avuta con i venerabili fratelli (Cardinali) e con il loro consiglio, a lode e gloria di Dio onnipotente e ad onore della stessa Beata Vergine Maria e per l'aumento della devozione dei fedeli, con apostolica autorità separiamo, dismembriamo la predetta Terra di Montalto e le Terre, luoghi, castelli e rispettivi territori di Porchia, Patrignone, Montedinove, Rotella e Force della diocesi di Ripatransone, di Montelparo, Comunanza e Montemonaco della diocesi di Fermo, di Castignano della diocesi di Ascoli, cui sono soggetti spiritualmente, e liberiamo in perpetuo ed esentiamo i detti luoghi e i loro abitanti, i rettori di chiese, beneficiati, priori ed altri che hanno benefici, e monasteri e altri luoghi pii, da ogni giurisdizione, potestà, soggezione dei venerabili nostri fratelli Vescovi della diocesi di Ripatransone, Fermo e Ascoli e da ogni pagamento di decime ad essi dovute.

Inoltre erigiamo la Terra di Montalto in città e la chiesa collegiata in cattedrale sotto la stessa invocazione della Beata Vergine Maria, con un vescovo detto di Montalto, che abbia ed eserciti la giurisdizione vescovile nelle cose spirituali, con la mensa vescovile, cassa, sigillo ed altre insegne, onori e privilegi soliti degli altri vescovi che di diritto o consuetudine o per altri motivi usano, gestiscono e godono nelle stesse cose spirituali, e stabiliamo e istituiamo che ne potranno godere e usare anche in futuro per il consiglio, l'autorità e le disposizioni emanate. E vogliamo che la stessa città e chiesa cattedrale così erette e il Vescovo di Montalto pro tempore e il Capitolo della stessa chiesa di Montalto siano immediatamente soggetti alla Santa Sede e sotto la protezione dei Beati Apostoli Pietro e Paolo.

E alla stessa chiesa così eretta in cattedrale, per la dote della sua mensa vescovile, uniamo in perpetuo, annettiamo e incorporiamo per nostra espressa volontà il monastero della Beata Maria di Monte Santo, dell'Ordine benedettino, della diocesi di Ascoli, e concediamo la selva o la tenuta di Rovetino, le terre e i territori a favore della diocesi di Montalto e assegniamo in perpetuo le chiese, le persone del clero e il popolo di quelle terre e della città di Montalto e vogliamo che essi siano soggetti alla superiorità, giurisdizione e diritti del vescovo di Montalto e obbedienti ai diritti episcopali come membri obbedienti al capo.

Stabiliamo che d'ora in poi risulti non valido e nullo qualsiasi atto contrario fatto volutamente o no su tale materia da qualsiasi autorità.

Proibiamo in modo speciale ed espressamente qualsiasi cosa contraria, nonostante nessuna informazione sulle nostre unioni da fare e senza aver convocato le parti interessate per esprimersi sulla reale situazione; nonostante la proibizione del Concilio Lateranense da poco celebrato che proibisce altre unioni per nuove diocesi se non per casi permessi dal diritto; nonostante altre costituzioni e ordinanze apostoliche; nonostante gli statuti e le consuetudini delle chiese di Ripatransone, Fermo e Ascoli, ottenuti con atti giuridici e conferme apostoliche, o rafforzati da qualsiasi altro atto autoritativo; nonostante anche i privilegi, indulti e lettere apostoliche a favore dei vescovi suddetti, dei capitoli e delle persone, di qualsiasi tenore e forma, con qualsiasi clausole e decreti, anche redatti con motu proprio o in maniera concistoriale o altri privilegi concessi, approvati e diversi dai presenti; nonostante ogni altra cosa su questi fatti o su altra materia speciale, cose specifiche, espresse e particolari, anche attraverso clausole generali importanti, accenni o cose espresse che si potrebbero fare in futuro e che hanno attinenza con la materia trattata, fatto in maniera espressa, rimanendo questo ordinamento nella sua efficacia.

Dato a Roma presso S. Pietro, nell'anno dell'incarnazione 1586, il giorno 14 novembre, anno secondo del nostro Pontificato.

L'originale della bolla, in pergamena e sigillo plumbeo, si trova nell'Archivio Comunale di Montalto; testo anche all'Archivio Segreto del Vaticano, Secr. Brev. 167, ff. 237-238. È inoltre riportata nel Bullarium Romanum, VIII, Torino 1865, pp. 800-802. 
A proposito della data, il Bullarium riporta: "Octavo Kalendas dec.", e subito dopo dice 24, errore che ha coinvolto molti autori (tra cui la "Hierachia Catholica"), invece di "Decimoctavo Calendas dec.", cioè 14, come si trova nell'originale.

La traduzione è tratta da: Vincenzo Catani, La Chiesa Truentina, Op. cit., pp. 75 -80 >>

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