Constitutio super titulo et insignibus S.R.E. Cardinalium.
- Scritto da Mauro Valerio Capecci
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Il cappello rosso ( Pileo) fu concesso ai cardinali come copricapo distintivo da Innocenzo IV nel 1245, e nel XV secolo incominciò a sostituire come segno distintivo araldico la mitra, che prima di quel tempo aveva ornato i loro scudi.
Quando però l’aristocrazia iniziò a contrassegnare i propri scudi con le corone nobiliari, i cardinali di origine nobile seguirono tale esempio, preferendo spesso la corona al posto del cappello rosso, oppure facendo uso di entrambi contemporaneamente.
Questa usanza costituiva un abuso contrario allo spirito della Chiesa , e così la Sacra Congregazione per il Cerimoniale sottopose un decreto all’approvazione del Papa i data 10 agosto 1644.
In questo decreto si proponeva che il Pontefice obbligasse tutti gli interessati ad accontentarsi del titolo cardinalizio di Eminenza Reverendissima, sia per mantenere una certa eguaglianza cristiana tra i porporati, sia per ristabilire una loro uniformità negli stemmi togliendo le corone e ogni altro segno nobiliare profano.
Tale obbligo era esteso, sotto pena di scomunica, anche ai pittori, agli scultori e agli incisori, e a tutti i committenti le eventuali opere.
I cardinali fautori e sottoscrittori di questo decreto, determinante nel panorama araldico ecclesiastico, furono proprio i più nobili: Capponi, Barberini, Spada, Colonna, Corneli, Spinola, Brancaccio, Medici e d’Este. Tra questi nomi spicca anche quello del cardinale Francesco Montalto Peretti, pronipote di Sisto V.
Il Papa Innocenzo X approvò questo decreto apponendo una clausola secondo la quale nessuno avrebbe potuto mai più revocare in futuro, né in tutto né in parte, quanto promulgato.
A tutt’oggi questa costituzione ( che si chiama “Militantis Ecclesiae” ) non è mai stata abrogata ed è pienamente in uso. Addirittura, nel 1915, Papa Benedetto XV rafforzò questo decreto, estendendolo anche ai vescovi e tutti gli alti prelati.
PERETTI MONTALTO FRANCESCO (n. Roma 1595 † Ivi 4 Magg. 1655, 60enne). Sepolto in S. Maria Maggiore – creato Cardinale da Urbano VIII il 16 Dic. 1641. Pronipote di Sisto V.
Titolare della Chiesa romana di San Girolamo degli Schiavoni dal 10 Febb. 1642.
Principe romano, principe di Venafro, patrizio veneto, marchese di San Martino, conte di Celano, barone di Pescina, signore di San Rufino, San Benedetto dei Marsi, Aschi, Cocullo, Venere, Cerchio, Lecce dei Marsi, Gioia dei Marsi, Bisegna, San Sebastiano, Sperone, Ortucchio, Torrimpietra, Palidoro, Tor Lupara e Mentana.
Stemma del Card. PERETTI MONTALTO FRANCESCO
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Testo Latino:
Innocentius X, 19 Dec. 1644. Constitutio Apostolica Militantis Ecclesiae regimini, BR, XV, 338 ss
Constitutio super titulo et insignibus S.R.E. Cardinalium.
Militantis Ecclesiae regimini, meritis licet imparibus, per abundantiam divinae gratiae praepositi, inter gravissimas multiplicesque apostolicae servitutis curas, quibus assidue premimur, in eam
peculiari studio incumbimus, ut inter S.R.E. Cardinales , quos tamquam reipublicae christianae cardines, et clarissima chatolicae Ecclesiae lumina, omnium virtutum splendore ceteris praelucere decet, fraterna servatur aequalitas, unde sincerae caritatis affectu sese invicem prosequantur, et, dimissa omnium saecularium rerum cura, nonnisi pro communi eiusdem Ecclesiae bono ac omnipotentis Dei gloria vigeat inter eos laudabilis aemulatio.
Hodie siquidem in Consistorio Nostro secreto dilectus Filius Noster Aloysius tit. S.Laurentii in Lucina Presbyter Cardinalis Capponius nuncupatus, decretum per Venerabiles Fratres Nostros eiusdem S.R.E. Cardinales Congregationis Caeremonialis prepositos emanatum, Nobis retulit tenoris subsequentis, videlicet; S. Congr. Caer. ... in qua interfuerunt R.mi Domini Aloysius tit. S. Laurtentii in Lucina Presbyter Card. Capponius, Franciscus S. Laurentii in Damaso Presbyter Card. Barberinus, Bernardinus ... Card. Spada, Fridericus ... Card. Cornelius, Jo. Dominicus ... Card. Spinula, Franc. Maria ... Card. Brancatius, Franciscus ... Card. Montaltus, Carolus ... Card. Medices, Hieronymus ... Card. Columna, Raynaldus ... Card. Estensis, censuit enixe Sanctissimo Domino Nostro supplicandum ut, ... districte praecipiat S.R.E. Cardinalibus, etiam quacumque natalium seu praecellentium aliarum dignitatum praerogativa insignitis, quod, solo nomine Cardinalis absque ullo saecularis dignitatis additamento contenti, non aliis titulis nuncupentur nec
uti inter eos possint, quam eminentissimi et reverendissimi, nec non Eminentiae Reverendissimae, non obstantibus quibuscumque in contrarium facientibus; insuper ut Sanctissimus D.N. dignetur mandare, ut omnes S.R.E. Cardinales, supra recensiti ad unitatem et aequalitatem ordinis
construendam, iubeant e propriis sigillis et insignibus quibuscumque, vulgo armis nuncupatis, amoveri coronas, signa ac omnes notas saeculares praeter eas, quibus intra scutum armorum eorum familiae tamquam de essentia et integritate eorundem armorum utuntur, et ut in posterum ab illorum usu abstineant, solo pileo, de pretioso Christi sanguine rubente, insigniti ac decorati; ac ulterius Sanctissimus D.N. inhibeat sub poena excommunicationis latae sententiae ac aliis arbitrii sui poenis sculptoribus, pictoribus, ac aliis quibuscumque, ne praedictas notas saeculares in sigillis et armis, aliisque insigniis S.R.E. Cardinalium sculpere ac pingere ac sculpi vel pingi mandare audeant.
Quod quidem decretum praedictus Aloysius Cardinalis retulit supradictam Congregationem censuisse etiam nomine totius Sacri Collegii in praesenti Consistorio Nostro praeferri, ut non solum illud comprobare, verum etiam pro ipsius usu et observantia inviolabili litteras apostolicas cum plumbo expediri iubere dignaremur; quas postea, Cardinales iam promoti qui in Urbe sunt infra decem dies, qui extra illam et in Italia degunt, infra quatuor menses proximos iurare teneantur ... motu proprio et certa scientia et matura deliberatione ... perpetuo confirmamus ... ad quos spectat et spectabit quomodolibet in futurum, sub poenis in eodem decreto contentis, inviolabiliter observari praecipimus et mandamus ... nunquam censeri praesenti constitutioni derogatum, nec illi in aliquo praeiudicatum, nisi fuerit expresse dispositive illi, toto eius tenore, derogatum.
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Testo Tradotto:
Innocenzo X, 19 dicembre 1644. Costituzione apostolica Militantis Ecclesia regimini, BR, XV, 338ss.
Costituzione circa i titoli e le insegne dei cardinali di S.R.C.
Preposti dall’abbondanza della grazia divina al governo della Chiesa militante, nonostante le forze impari, tra le preoccupazioni gravissime del servizio apostolico dalle quali siamo continuamente premuniti, ci occupammo con cura particolare a che tra i cardinali di Santa Romana Chiesa , che conviene risplendano sugli altri per la luce di tutte le virtù quali pilastri della repubblica cristiana e lumi della splendida Chiesa cattolica, si mantenga una fraterna eguaglianza onde essi si amino a vicenda con sincera carità di affetto e, deposta la cura di tutte le cose secolari, vi sia in loro la lodevole ricerca di null’altro che del bene della stessa Chiesa e della gloria del Signore onnipotente.
Nel corso del nostro concistoro segreto odierno il nostro diletto figlio Aloisio Capponi prete cardinale del titolo di S. Lorenzo in Lucina, ci ha sottoposto un decreto redatto dai venerabili nostri fratelli cardinali di S.R.C. preposti alla Congregazione Cerimoniale, del seguente tenore: “La Sacra Congregazione Cerimoniale, alla quale intervennero i reverendissimi Signori Aloisio Capponi prete cardinale del titolo di s. Lorenzo in Lucina, Francesco Barberini prete cardinale di S. Lorenzo in Damaso, il cardinale Bernardino Spada, il cardinale Federico Cornelio, il cardinale Gian Domenico Spinola, il cardinale Francesco maria Brancaccio, il cardinale Francesco Montalto, il cardinale Carlo de Medici, il cardinale Girolamo Colonna, il cardinale Rainaldo d’Este, ritenne di rivolgere forte supplica al Santissimo Nostro Signore affinché intimi ai cardinali di S.R.C. , anche a quelli insigniti di qualsivoglia prerogativa di nascita o di altri eminenti dignità, di essere contenti del solo titolo di cardinale senza alcuna aggiunta di dignità secolare, e non si facciano attribuire altri titoli né ne facciano uso all’infuori di quello di eminentissimi e reverendissimi nonché di Eminenza reverendissima, nonostante qualunque disposizione contraria; e affinché il Santissimo Nostro Signore si degni ordinare che tutti i cardinali di S.R.C. , sopra ricordati, allo scopo di costruire l’unità e l’eguaglianza del collegio, facciano in modo che siano rimosse dai loro sigilli e da qualsiasi loro insegna, comunemente chiamata stemma, le corone, i segni e tutti gli attributi di origine secolare ad eccezione di quelle che sono all’interno dello scudo dello stemma della loro famiglia come parte essenziale e integra dello stemma stesso, e d’ora innanzi si astengano dall’uso di quelle, restando insigniti e decorati del solo cappello rosso, risplendente del colore
medesimo del sangue prezioso di Cristo; e affinché il Santissimo Nostro Signore proibisca sotto pena di scomunica “latae sententiae” e di altre pene a suo giudizio, a scultori, a pittori, e a chiunque altro, di non osare scolpire o dipingere o far scolpire o far dipingere i citati segni sui sigilli, stemmi ed altre insegne dei cardinali di S. R..C.”.
Il predetto cardinale Aloisio riferì che la citata Congregazione aveva ritenuto di presentare questo decreto nell’odierno nostro concistoro anche a nome di tutto il Sacro Collegio non solo per la sua approvazione, ma anche perché ci degnassimo di ordinare l’emissione di lettere apostoliche con sigillo di piombo per garantirne l’uso e l’osservanza inviolabile. E noi confermiamo in perpetuo, di nostra spontanea volontà, con certezza di cognizione, e dopo matura deliberazione, che i cardinali già creati che si trovano in Roma siano tenuti a giurare quanto sopra entro il termine di dieci giorni, quelli invece che sono fuori dall’Urbe e si trovano in Italia entro il termine di quattro mesi; ordiniamo e imponiamo l’osservanza di quanto sopra a tutti coloro cui spetta e in qualsivoglia modo spetterà in futuro, sotto le sanzioni stabilite nel predetto decreto; e ordiniamo altresì che non si ritenga mai derogata alcuna clausola della presente costituzione né da essa mai pregiudicata cosa alcuna, se non sia espressamente ed effettivamente derogata rispetto ad essa, mediante tutto il suo disposto.
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