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Breve: «Postquam nos» SISTO P.P. V

A perpetua memoria

Avendo noi recentemente decorato Montalto, Patria nostra carissima, del titolo di Città e fatto in perpetuo il dono di cittadinanza a tutti indistintamente i suoi abitanti ossequentissimi, conviene ora che concediamo ad essi a alle Terre del nostro Presidato quanto riguarda il felice stato e la comune loro utilità e comodità.

I - Si erige il Governo del Presidato con capitale Montalto.

Di motu proprio, pertanto, stabiliamo e ordiniamo che il Governo delle Città e Terre di detto Presidato debba essere in perpetuo nella medisima nostra Città di Montalto e i Governatori prò tempore di esso Presidato sieno tenuti a farvi perpetua dimora e ad amministrare da essa la giustizia. Concediamo perciò alle anzidetto Città e Terre un perpetuo Governo distinto e separato, liberando tutte e singole città, Terre e Persone e quanti hanno in esse domicilio o residenza abituale dal Governo e dal Regime della provincia della Marca, di guisa che in avvenire le Terre e Città di esso Presidato non sieno mai soggette né alla Congregazione Provinciale né al contributo delle spese che dalla detta Provincia della Marca si facessero; e i Provinciali di detta Provincia paghino essi le loro spese; e quelli che sono soggetti al Governo di detto Presidato sieno obbligati soltanto al pagamento delle spese proprie o di quelle che saranno deliberate in avvenire nelle Congregazioni che avranno luogo nella stessa Città di Montalto nei modi e forme quivi in uso ab antico.

II - Si erige un Collegio di Notai civili e criminali.

E affinché il detto Governo si mantenga più saldo, stabiliamo altresì ed ordiniamo che notari tanto civili che criminali debbano sempre abitare nella stessa Città di Montalto e quivi impiantare un Archivio nel quale sieno conservate con ogni cura, fedeltà e diligenza tutte le scritture spettanti a detto Governo, e che detto Archivio e Scritture in nessun modo possano essere di là rimossi sotto pena della perdita del loro ufficio. Essi Notari poi al termine di ciascun governatorato sottostiano a sindacazione e rendano conto dell'amministrazione ai Sindaci delegati dalla stessa Congregazione del Presidato.
E affine di conservare, per quanto possibile, l'abbondanza in dette Città e Terre del Presidato, chiunque, senza essere soggetto al predetto Governo, possegga dei beni nel territorio del Presidato non potrà di là asportare o fare asportare qualsiasi quantità di grano se prima non avrà assicurato il rilascio della terza parte del prodotto da porsi in vendita al prezzo corrente.
Inoltre dovendo le Città, Terre e Luoghi soggetti al detto Presidato pagare stipendio e salarii al Governatore e agli Officiali del medesimo Governo, perciò in modo assoluto liberiamo ed esimiamo esse Terre, Città e Luoghi e loro abitanti del pagamento che essi sogliono fare per la provvisione o mercede del Governatore e Officiali della nostra Città di Macerata.

III - Privilegio di eleggere il Potestà e introdurre merci a Montalto per il raggio di 40 miglia.

Concediamo altresì alle Terre, Città e Luoghi di detto Presidiato la facoltà di eleggersi il Potestà a questa sola condizione che siffatta elezione debba essere confermata, senza eccezione o ritardo, dalla Sede Apostolica. E affinché le popolazioni di detto Presidato godano maggiore abbondanza permettiamo alle medisime Terre, città e Luoghi di comprare liberamente e senza impedimento di sorta grano del Regno di Napoli in qualunque luogo potranno acquistarlo con maggiore comodità e a loro beneplacito e di condurlo o farlo condurre alle loro Città, Terre e Luoghi senza chiedere licenza da chicchesia. E liberiamo ed esoneriamo da qualsiasi tributo dazio, dogana, gabella e pedaggio tutti quelli che vorranno condurre a Montalto cose, beni e merci di qualunque genere per lo spazio di 40 miglia intomo a detta Città, eccetto la Dogana di Ancona e le altre dogane per le merci che dall'estero saranno trasportate per mare. Resta perciò inibito in modo assoluto ai Conduttori, e Esattori e Appaltatori di detti tributi, dazi dogane, gabelle e pedaggi di recare il minimo danno alle predette persone e loro cose, merci e beni o di esigere qualcosa da essi per ragione delle medesime cose e merci sia nell'andata che nel ritorno.

IV - Montefortino e Montemonaco al Presidato.

E poiché le nostre Terre di Montefortino e Montemonaco non erano prima comprese nel numero delle altre Terre del detto Presidato, perciò noi vogliamo che esse in avvenire siano perpetuamente aggregate a detto Presidato come infatti in virtò delle presenti le aggreghiamo, col godimento degli stessi privilegi, immunità esenzioni, prerogative e altre grazie quali godono e possiedono o in qualsiasi modo godranno e possederanno per l'avvenire le altre Città, Terre o luoghi di detto Presidato, liberandole affatto ed esimendole dal Governo e dalla Congregazione della Provincia della Marca e dalla Prefettura Montana.

V - Conferma del libero commercio e unità di pesi e misure nel Presidato: Conferma di tutti i privilegi - Derogazioni.

Vogliamo in fine e comandiamo che sieno osservate inviolabilmente ed in perpetuo le Lettere di libero commercio da Noi concesse, sopra il Decreto fatto dalla Congregazione «che tutte le Città, Terre e Luoghi soggetti a detto Governo abbiano un'unico sistema di peso e misura camerale» sotto quelle pene che il Governatore crederà d'imporre. Approviamo ancora e confermiamo tutti e singoli i privilegi, esenzioni, prerogative, Bolle e altre grazie concesse finora da Noi e dagli altri Romani Pontefici nostri predecessori alle Città, Terre e Luoghi predetti tanto in materia di grano che di qualsiasi altra mercé, sempreché tali concessioni sieno passate all'uso; a tutte aggiungiamo forza di stabilità inviolabile: che tutti, cui spetta o spetterà in qualsivoglia modo per l'avvenire, le osservino inviolabilmente che in questo senso sieno dovunque giudicate e definite da tutti i giudici ordinari o delegati, anche dagli Uditori del nostro Palazzo Apostolico e dai Cardinali di Santa Romana Chiesa, fossero pure Legati de latere, privandoli di ogni facoltà e autorità di giudicare e interpretare in altro senso. E decretiamo irrito e nullo checché in contrario si attentasse da chiunque, con qualsiasi autorità, scientemente o per ignoranza. Non ostante etc...

Dato a Roma presso S. Pietro sotto l'anello del Pescatore, ai 13 di Dicembre 1586, nell'anno secondo del nostro Pontificato.

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