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BOLLA DI EREZIONE DELLA DIOCESI DI MONTALTO - ITALIANO

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SISTO PP V

Innalzati, senza alcun nostro merito, sopra tutte le Chiese dell'universo per volontà di Colui che tutti comanda e a cui tutti obbediscono, eleviamo all'intorno gli occhi della nostra mente nel campo del Signore, per vedere, come si addice ad un pastore che vigila, ciò che convenga allo stato e al decoro delle Chiese stesse, specialmente cattedrali, e cosa si debba fare per la loro prosperità; e fiduciosi nell'aiuto divino procuriamo nel Signore di disporre ogni cosa con giusto amore per la salvezza del popolo fedele.

Desiderando pertanto che la Terra di Montalto, della diocesi di Ripatransone - che ha dato la felice origine ai nostri natali ed è situata in luogo alto e celeberrimo, cinta da ogni parte di mura, in cui esiste la secolare collegiata chiesa di S. Maria ad ColleM elegantemente costruita, con due dignità e dieci canonicati e altrettante prebende, con sacrestia ed altre cose necessarie al culto divino, e altre due chiese, e cioé quella di S. Giorgio e S. Pietro e l'altra è un Oratorio chiamato di S. Nicolò, nella quale si trova canonicamente eretta la Confraternita del SS.mo Sacramento, e vi esistono circa trecento case nobilmente edificate e piazze lastricate, e in cui ad ogni mercoledì si fa mercato con grande concorso di popolo dei paesi circostanti e dalla quale infine sono usciti uomini eccellenti in teologia, in diritto, in medicina e in altre scienze - e la detta chiesa collegiata siano decorate di titoli e nomi più degni, dopo matura deliberazione avuta con i venerabili fratelli (Cardinali) e con il loro consiglio, a lode e gloria di Dio onnipotente e ad onore della stessa Beata Vergine Maria e per l'aumento della devozione dei fedeli, con apostolica autorità separiamo, dismembriamo la predetta Terra di Montalto e le Terre, luoghi, castelli e rispettivi territori di Porchia, Patrignone, Montedinove, Rotella e Force della diocesi di Ripatransone, di Montelparo, Comunanza e Montemonaco della diocesi di Fermo, di Castignano della diocesi di Ascoli, cui sono soggetti spiritualmente, e liberiamo in perpetuo ed esentiamo i detti luoghi e i loro abitanti, i rettori di chiese, beneficiati, priori ed altri che hanno benefici, e monasteri e altri luoghi pii, da ogni giurisdizione, potestà, soggezione dei venerabili nostri fratelli Vescovi della diocesi di Ripatransone, Fermo e Ascoli e da ogni pagamento di decime ad essi dovute.

Inoltre erigiamo la Terra di Montalto in città e la chiesa collegiata in cattedrale sotto la stessa invocazione della Beata Vergine Maria, con un vescovo detto di Montalto, che abbia ed eserciti la giurisdizione vescovile nelle cose spirituali, con la mensa vescovile, cassa, sigillo ed altre insegne, onori e privilegi soliti degli altri vescovi che di diritto o consuetudine o per altri motivi usano, gestiscono e godono nelle stesse cose spirituali, e stabiliamo e istituiamo che ne potranno godere e usare anche in futuro per il consiglio, l'autorità e le disposizioni emanate. E vogliamo che la stessa città e chiesa cattedrale così erette e il Vescovo di Montalto pro tempore e il Capitolo della stessa chiesa di Montalto siano immediatamente soggetti alla Santa Sede e sotto la protezione dei Beati Apostoli Pietro e Paolo.

E alla stessa chiesa così eretta in cattedrale, per la dote della sua mensa vescovile, uniamo in perpetuo, annettiamo e incorporiamo per nostra espressa volontà il monastero della Beata Maria di Monte Santo, dell'Ordine benedettino, della diocesi di Ascoli, e concediamo la selva o la tenuta di Rovetino, le terre e i territori a favore della diocesi di Montalto e assegniamo in perpetuo le chiese, le persone del clero e il popolo di quelle terre e della città di Montalto e vogliamo che essi siano soggetti alla superiorità, giurisdizione e diritti del vescovo di Montalto e obbedienti ai diritti episcopali come membri obbedienti al capo.

Stabiliamo che d'ora in poi risulti non valido e nullo qualsiasi atto contrario fatto volutamente o no su tale materia da qualsiasi autorità.

Proibiamo in modo speciale ed espressamente qualsiasi cosa contraria, nonostante nessuna informazione sulle nostre unioni da fare e senza aver convocato le parti interessate per esprimersi sulla reale situazione; nonostante la proibizione del Concilio Lateranense da poco celebrato che proibisce altre unioni per nuove diocesi se non per casi permessi dal diritto; nonostante altre costituzioni e ordinanze apostoliche; nonostante gli statuti e le consuetudini delle chiese di Ripatransone, Fermo e Ascoli, ottenuti con atti giuridici e conferme apostoliche, o rafforzati da qualsiasi altro atto autoritativo; nonostante anche i privilegi, indulti e lettere apostoliche a favore dei vescovi suddetti, dei capitoli e delle persone, di qualsiasi tenore e forma, con qualsiasi clausole e decreti, anche redatti con motu proprio o in maniera concistoriale o altri privilegi concessi, approvati e diversi dai presenti; nonostante ogni altra cosa su questi fatti o su altra materia speciale, cose specifiche, espresse e particolari, anche attraverso clausole generali importanti, accenni o cose espresse che si potrebbero fare in futuro e che hanno attinenza con la materia trattata, fatto in maniera espressa, rimanendo questo ordinamento nella sua efficacia.

Dato a Roma presso S. Pietro, nell'anno dell'incarnazione 1586, il giorno 14 novembre, anno secondo del nostro Pontificato.

L'originale della bolla, in pergamena e sigillo plumbeo, si trova nell'Archivio Comunale di Montalto; testo anche all'Archivio Segreto del Vaticano, Secr. Brev. 167, ff. 237-238. È inoltre riportata nel Bullarium Romanum, VIII, Torino 1865, pp. 800-802. 
A proposito della data, il Bullarium riporta: "Octavo Kalendas dec.", e subito dopo dice 24, errore che ha coinvolto molti autori (tra cui la "Hierachia Catholica"), invece di "Decimoctavo Calendas dec.", cioè 14, come si trova nell'originale.

La traduzione è tratta da: Vincenzo Catani, La Chiesa Truentina, Op. cit., pp. 75 -80 >>

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