BANDO CONTRA I BANCHEROTTI DI ROMA
Adunque per ordine espresso di Sua Beatitudine, & per l'autorità del nostro officio di Camerlengato, per tenore del presente publico Bando si notifica a tutti & singoli Bancherotti predetti, & ad ogn'altra persona di qual si voglia stato, grado, & conditione, qualmente sotto il detto giorno la detta Rev. Cam. per publico instrumento rogatone M. Tydeo Marchi Notaro di essa Cam. d'ordine espresso di N. S. come di sopra (Revocando & annullando prima tutte le licentie & facoltà in qualche modo concesse a detti Bancherotti d'essercitar tal Arte) hà data & concessa facoltà & autorità al detto M. Philippo di deputare fino al numero d'ottanta Bancheotti in Roma, Trastevere, & Borgo, & in quelle Piazze luoghi & poste che più ad esso piaceranno, quali siano huomini di bona riputatione & fama à suo libero arbitrio, à quali cosi deputati possi ancor transferire tutti li privilegij, & facoltà concessegli da detta Cam: & in qualunque altro modo nell'avenire potesse havere da N. S. ò Cam. predetta in tutto ò in parte come à lui piacerà, & fuor che a li detti deputati da lui per il presente Bando si prohibisse che nissun'altra persona, per qual si voglia auttorità, possi essercitar dett'Arte, sotto pena di cinquecento scudi d'oro in oro d'applicarsi la metà alla Rev. Cam. & l'altra al detto M.Philippo irremissibilmente.
Che al detto M. Philippo ò chi serà da lui deputato sia lecito tenere ogni sorte d'ori, & argenti, novi & vecchi, & gioie d'ogni qualità, & poter cambiare qual si voglia sorte di moneta d'oro argento & quattrini, dando, & pigliando aggio honesto, qual non debba eccedere per loro guadagno più d'uno per cento circa i canmbij de quattrini, sotto la detta pena d'applicarsi come disopra. Si prohibisce a qual si voglia persona di qualunque stato, grado, conditione, etiam Neophiti di poter cambiare in Roma & suoi luoghi come di sopra alcuna sorte di monete correnti con aggio senza, dando o togliendo in secreto né in publico, né tener gabbia, rete, tavolo, o tavolette sotto qual si voglia pretesto, ò quesito colore (eccetto però li banchi reali, à quali serà lecito da cinque scudi in su cambiare) sotto pena di scudi cinquanta per ciscuna volta d'applicarsi come di sopra. Che nissuno possa andare alle fiere o mercati di Roma, farfa, Toscanella, Santa Maria della Quercia, Tivoli, Montefiascone ò altre nel distretto di Roma à far l'essercitio del Bancherotto, eccetto quelli che saranno deputati dal detto M. Philippo sotto pena di cinquanta scudi per la prima volta, per la seconda di duecento e per la terza cinquecento, d'applicarsi come di sopra oltra la privatione di poter far più detta arte.
Che à detto Prefetto & Appaltatore sia lecito per trovare quelli che contravenissero alli sudetti Capitoli & alli statuti & ordini da farsi come disopra & alli bandi fatti & che si facessero deputar uno o piu officiali per far tal diligenza e cerca, alli quali si debba prestar fede.
Che il detto Prefetto & Appaltatore possi usare & far usare tutte quelle diligenze che piu li pareranno, per nettare la Città de quattrini banditi, & nominar uno ò più Commissarij a tal effetto, à quali si spediscano patenti Camerali, tanto sopra il cercar quattrini falsi, quanto sopra la contraventione dell'altre cose contenute di sopra, & nelli Bandi mandati & che si mandassero nell'avenire.
Che tutte le cause, differenze & controversie, che nascessero fra detto Appaltatore& Bancherotti, ò fra Bancheotti, e Bancherotti, ò qualunche altra persona contra d'essi cosi attive come passive in cose concernenti dett' arte si debbano vedere, decidere, ter minare, dal Reverendiss. Presidente della Zecca che serà pro tempore sommariamente & senza alcuna appellatione, reclamatione, o recorso, quali in ogni caso s'intendino senza ritardar l'essecutione. Intendendo
che il presente Bando non sia receduto dall'altri Bandi già mandati da nostri predecessori in quelle cose che concernano tanto detti Bancherotti quanto il loro essercitio, & massime il cambiar di monete, e quattrini, anzi quelli s'intendino renovati.
Volendo che il presente Bando publicato che sarà alle porti della Cam. Apost. & della Cancellaria & in Campo di Fiore da un Cursore di N.S. con lasciarvi le copie etiam stampate affisse secondo il solito, astrighi ogn' uno ancor che absente come fusse loro presentato in persona. Dat. In Roma in Cam. Apost. Il di ultimo di Settembre 1587.
Visa M. Ant. Serlupius Cam. Apost. Clericus & Zecche praesidens
Tydeus de Marchis
Anno à Nativitate Domini MDLXXXVII. Indictione XV. Die tertia mensis Octob. Pontifi. Sanctiss. D. N. D. Sixti Papae V. anno tertio, Supra scriptum Bannum affixum & publicatum fuit in locis suprascriptis dimissis copijs affixis impressis per me Horatium de Raynaldis Sanctiss. D.N. Papae Curs.
Alexander Parabiachus
IN ROMA, Per Heredi d' Antonio Blado Stampatori Camerali. 1587.