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STATO DI MONTALTO

Breve: «Postquam nos» SISTO P.P. V

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A perpetua memoria

Avendo noi recentemente decorato Montalto, Patria nostra carissima, del titolo di Città e fatto in perpetuo il dono di cittadinanza a tutti indistintamente i suoi abitanti ossequentissimi, conviene ora che concediamo ad essi a alle Terre del nostro Presidato quanto riguarda il felice stato e la comune loro utilità e comodità.

I - Si erige il Governo del Presidato con capitale Montalto.

Di motu proprio, pertanto, stabiliamo e ordiniamo che il Governo delle Città e Terre di detto Presidato debba essere in perpetuo nella medisima nostra Città di Montalto e i Governatori prò tempore di esso Presidato sieno tenuti a farvi perpetua dimora e ad amministrare da essa la giustizia. Concediamo perciò alle anzidetto Città e Terre un perpetuo Governo distinto e separato, liberando tutte e singole città, Terre e Persone e quanti hanno in esse domicilio o residenza abituale dal Governo e dal Regime della provincia della Marca, di guisa che in avvenire le Terre e Città di esso Presidato non sieno mai soggette né alla Congregazione Provinciale né al contributo delle spese che dalla detta Provincia della Marca si facessero; e i Provinciali di detta Provincia paghino essi le loro spese; e quelli che sono soggetti al Governo di detto Presidato sieno obbligati soltanto al pagamento delle spese proprie o di quelle che saranno deliberate in avvenire nelle Congregazioni che avranno luogo nella stessa Città di Montalto nei modi e forme quivi in uso ab antico.

II - Si erige un Collegio di Notai civili e criminali.

E affinché il detto Governo si mantenga più saldo, stabiliamo altresì ed ordiniamo che notari tanto civili che criminali debbano sempre abitare nella stessa Città di Montalto e quivi impiantare un Archivio nel quale sieno conservate con ogni cura, fedeltà e diligenza tutte le scritture spettanti a detto Governo, e che detto Archivio e Scritture in nessun modo possano essere di là rimossi sotto pena della perdita del loro ufficio. Essi Notari poi al termine di ciascun governatorato sottostiano a sindacazione e rendano conto dell'amministrazione ai Sindaci delegati dalla stessa Congregazione del Presidato.
E affine di conservare, per quanto possibile, l'abbondanza in dette Città e Terre del Presidato, chiunque, senza essere soggetto al predetto Governo, possegga dei beni nel territorio del Presidato non potrà di là asportare o fare asportare qualsiasi quantità di grano se prima non avrà assicurato il rilascio della terza parte del prodotto da porsi in vendita al prezzo corrente.
Inoltre dovendo le Città, Terre e Luoghi soggetti al detto Presidato pagare stipendio e salarii al Governatore e agli Officiali del medesimo Governo, perciò in modo assoluto liberiamo ed esimiamo esse Terre, Città e Luoghi e loro abitanti del pagamento che essi sogliono fare per la provvisione o mercede del Governatore e Officiali della nostra Città di Macerata.

III - Privilegio di eleggere il Potestà e introdurre merci a Montalto per il raggio di 40 miglia.

Concediamo altresì alle Terre, Città e Luoghi di detto Presidiato la facoltà di eleggersi il Potestà a questa sola condizione che siffatta elezione debba essere confermata, senza eccezione o ritardo, dalla Sede Apostolica. E affinché le popolazioni di detto Presidato godano maggiore abbondanza permettiamo alle medisime Terre, città e Luoghi di comprare liberamente e senza impedimento di sorta grano del Regno di Napoli in qualunque luogo potranno acquistarlo con maggiore comodità e a loro beneplacito e di condurlo o farlo condurre alle loro Città, Terre e Luoghi senza chiedere licenza da chicchesia. E liberiamo ed esoneriamo da qualsiasi tributo dazio, dogana, gabella e pedaggio tutti quelli che vorranno condurre a Montalto cose, beni e merci di qualunque genere per lo spazio di 40 miglia intomo a detta Città, eccetto la Dogana di Ancona e le altre dogane per le merci che dall'estero saranno trasportate per mare. Resta perciò inibito in modo assoluto ai Conduttori, e Esattori e Appaltatori di detti tributi, dazi dogane, gabelle e pedaggi di recare il minimo danno alle predette persone e loro cose, merci e beni o di esigere qualcosa da essi per ragione delle medesime cose e merci sia nell'andata che nel ritorno.

IV - Montefortino e Montemonaco al Presidato.

E poiché le nostre Terre di Montefortino e Montemonaco non erano prima comprese nel numero delle altre Terre del detto Presidato, perciò noi vogliamo che esse in avvenire siano perpetuamente aggregate a detto Presidato come infatti in virtò delle presenti le aggreghiamo, col godimento degli stessi privilegi, immunità esenzioni, prerogative e altre grazie quali godono e possiedono o in qualsiasi modo godranno e possederanno per l'avvenire le altre Città, Terre o luoghi di detto Presidato, liberandole affatto ed esimendole dal Governo e dalla Congregazione della Provincia della Marca e dalla Prefettura Montana.

V - Conferma del libero commercio e unità di pesi e misure nel Presidato: Conferma di tutti i privilegi - Derogazioni.

Vogliamo in fine e comandiamo che sieno osservate inviolabilmente ed in perpetuo le Lettere di libero commercio da Noi concesse, sopra il Decreto fatto dalla Congregazione «che tutte le Città, Terre e Luoghi soggetti a detto Governo abbiano un'unico sistema di peso e misura camerale» sotto quelle pene che il Governatore crederà d'imporre. Approviamo ancora e confermiamo tutti e singoli i privilegi, esenzioni, prerogative, Bolle e altre grazie concesse finora da Noi e dagli altri Romani Pontefici nostri predecessori alle Città, Terre e Luoghi predetti tanto in materia di grano che di qualsiasi altra mercé, sempreché tali concessioni sieno passate all'uso; a tutte aggiungiamo forza di stabilità inviolabile: che tutti, cui spetta o spetterà in qualsivoglia modo per l'avvenire, le osservino inviolabilmente che in questo senso sieno dovunque giudicate e definite da tutti i giudici ordinari o delegati, anche dagli Uditori del nostro Palazzo Apostolico e dai Cardinali di Santa Romana Chiesa, fossero pure Legati de latere, privandoli di ogni facoltà e autorità di giudicare e interpretare in altro senso. E decretiamo irrito e nullo checché in contrario si attentasse da chiunque, con qualsiasi autorità, scientemente o per ignoranza. Non ostante etc...

Dato a Roma presso S. Pietro sotto l'anello del Pescatore, ai 13 di Dicembre 1586, nell'anno secondo del nostro Pontificato.

ASSOLUZIONE PER BANDITISMO ED ESENZIONE DI GABELLE

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Già nel primo Concistoro, appena eletto papa, Sisto V espose un programma ben chiaro mettendo il dito, tra l'altro, sulla piaga del banditismo che imperversava nello stato Pontificio e diede inizio ad un vasto programma di lotta. Il 30 aprile 1585, il giorno prima dell'incoronazione, ripristinò l'antico divieto di portare armi in Roma, pena la morte. A farne la spesa furono subito quattro giovani di Cori, i quali vennero giustiziati il giorno seguente. Forte dell' appoggio popolare, nel successivo Concistoro Sisto V ammonì perfino i cardinali a non approfittare del loro diritto di rifugio per i delinquenti, sottraendoli così alla giustizia e si rivolse al re di Spagna e ai ducati italiani perché collaborassero alla lotta contro il banditismo non concedendo rifugio e protezione ai ricercati dalla giustizia pontificia.

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ISTITUZIONE DELLA ZECCA DI MONTALTO

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Tra i favori che Sisto V concesse alla sua "patria carissima" fu quella della fondazione di una Zecca che battesse autonomamente moneta. Ciò fu disposto con una Bolla datata 4 luglio 1587. Nel settembre dello stesso anno, con una rapidità davvero formidabile, iniziarono i lavori, dopo che i Priori avevano provveduto all'affitto di una casa e di un orto. Per circa quattro anni, cioè fino al novembre-dicembre 1591, la Zecca di Montalto fu in piena attività, con molteplici benefici economici e sociali per Montalto e il suo territorio. Soprattutto la città poté sopperire tempestivamente alla enorme quantità di denaro che occorreva per portare avanti le grandiose opere sistine già avviate e per altre necessità caritative ed assistenziali, come la dotazione per ragazze bisognose.

Ma già nel primo semestre del 1589 c'era qualcosa nella Zecca montaltese che non funzionava perfettamente e il cardinale Camerlengo, Enrico Castani, scrive da Roma segnalando che "li baiocchi battuti a Montalto non riescono né della lega né della bontà che si ricerca et fu giudicato espediente di prohibirli per non haver occasione di bandirli et metter anco i zecchieri a qualche pericolo di castigo" (Arch. Segr. Vat., SS Francia, 25, f. 333) e per questo venne sospesa la coniatura. Fu per l' intevento del cardinale Alessandro Peretti, a cui si era rivolto mons. Fabio Biondi, il patriarca di Gerusalemme che si trovava allora a Montalto, che si potè riprendere l'attività della Zecca. Così scrive mons. Biondi al cardinale Peretti il 6 giugno 1589: "Venne l'ordine di V.S. ill.ma, che questa Zecca continuasse di battere secondo il solito, et è stata gratia accettissima a questa città, utile a queste fabbriche et di molto aiuto a questo zecchiero, che merita per molti rispetti, ma particolarmente per la cura che si piglia di questi pagamenti, che veramente senza di lui si stentarìa molto. Et questa mattina s'è tornato a battere" (Arch. Segr. Vat., SS Francia, 25, f. 320).

Un'altra breve interruzione si dovette verificare verso il settembre dello stesso anno, e ancora una volta il cardinale Peretti dovette intervenire ed inviò una lettera al Governatore del Presidato, mons. Arrigoni: "Questa sarà per dire a V. S. che nonostante qualsivoglia altro ordine dato in contrario, ordini al zecchiero di codesta città che apra la Zecca et batta secondo il solito et conforme alle conventioni che tiene con la Camera, che tale è la mente di N. Signore e Dio la conservi" (Archivio Comun. Montalto).

Si arrivò alla totale chiusura della Zecca nella primavera del 1591: "Scomparso nell'agosto 1590 Sisto V... vengono a mancare i presupposti di fondo per la sussistenza della medesima. E pertanto nella primavera del 1591 si provvede allo smantellamento delle strutture, come è dato rilevare in una lapidaria registrazione rivelatrice della delusione per la cessazione di un'attività insperata quanto prestigiosa ed essenziale per le positive implicazioni sul piano economico-sociale" (E EMIDI, La Zecca pontificia a Montalto, Fermo 1992, p. 53).

La Bolla sistina che istituisce la Zecca, qui sotto riportata, stabilisce la quantità di coniazione in 4.000 scudi e dà come esempio di regolamento quello della Zecca di Roma. La Bolla è indirizzata al Sovrintendente ("superextante") designato, il montaltese Luigi Innocenzi "uomo della nostra famiglia e assiduo commensale".

SIXTUS PP V

Ad perpetuam rei memoriam
In supremo apostolicae dignitatis culmine meritis licet imparibus constituti pervigiles nostrae mentis oculos ad fructuosam agri dominici culturam dirigentes in eam pastoralis officii curam libenter incubimus ut quid provinciarum et civitatum ac locorum quorum libet statui et decori ac felici successui quidve illorum incolarum commoditatibus expediat solerter inspiciamus et ut praecipuus esse ducimus episcopales sedes et ecclesias ibidem erigere, ita non postremas eiusdem officii partes existimamus ipsis provinciis et civitatibus earumque incolis ministeria nostri apostolatus adhibere opportuna. Cum itaque super oppidum nostrum de Monstisalti, olim firmanae dioecesis, in civitatem Montisalti nuncupandam et in ea ecclesiam cathedralem ac dignitatem et sedem episcopalem cum omnibus privilegiis, honoribus, juribus et insignis debitis et consuetis pro uno episcopo, Montisalti nuncupando, qui eidem ecclesiae praesit, illamque ad ecclesiae cathedralis formam redigat ac jurisdictionem episcopalem aliaque omnia, quae ad munus episcopale pertinent, habeat et exerceat apostolica auctoritate perpetuo erexerimus et instituerimus, prout in nostris inde confectis litteris plenius continetur, nos eiusdem civitatis decenti decori et ornatui ac illius civium et provinciae universitatum et hominum consulere volentes, motu proprio et ex certa scientia nostra ac de apostolica potestatis plenitudine, in dicta civitate unum officium superextans Zecchae, cum omnibus et singulis illius membris honoribus, oneribus, privilegiis, utilitatibus et emolumentis solitis et consuetis ad instar Zecchae Urbis pro uno superextante Zecchae civitatis huiusmodi ad nostrum et sedis apostolicae beneplacitum ponendo et amovendo qui summam quatuor millium scutorum in monetis argenteis juliis, nempe et testonis necnon usque ad summam sex millium librarum quatrenorum quolibet anno, hoc modo videlicet ut prima duo millia scutorum et deinde tria millia quatrenorum et successive pro eadem rata nnuatim cudere possit et debeat omnia tamen speciei bonitatis ponderis et qualitatis quorum in Zecchia dictae Urbis cuduntur et pro tempore cudentur dictamque Zeccham praedictae Civitatis secundum capitula quibus Zeccha Urbis huiusmodi exercetur seu quoquomodo ipsam exerceri contigerit quoad bonitatem pondus et qualitatem monetarum cudendarum exerceat et in ea opportunos officiales et ministros teneat illisque de condigna mercede seu salario satisfaciat aliasque expensas in praemissis tantummodo necessarias et opportunas de eius proprio excepto tamen quod Communitas et Homines dictae civitatis ad concedendum ei gratis domum exercitio dictae Zecchae commodam obligati sint faciat. Ac in extrahendis dictis monetis argenteis et quatrenis saggiatam particularia quae generalia per solitos officiales iuxta solitum dictae Zecchae, salva tamen superioritate Camerae apostolicae quoad saggia generalia facere et de observando omnia praemissa in eadem Camera se obligare ac Zeccham dictae Civitatis probe et fideliter exercendo juramentum pro eo eiusque ministris prestare teneantur, praefata auctoritate tenore praesentium per quo erigimus et instituimus illique sic erecte et institute omnia et singola jura obventiones et emolumenta ex eius exercitio provenientia et ei debita pro eius dote applicamus et appropriamus ipsumque officium nobile et honorificum esse ac per quascumque personas obtineri et exerceri posse nec non erectionem, institutionem, applicationem et appropriationem huiusmodi praesentesque literas nullo undique tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio seu intentionis nostrae aut quopiam alio defectu notari impugnari vel renovari posse, sed semper validas et efficaces existere suosque plenarios effectus sortiri. Ac quicquid secus super his a quoque quavis auctoritate scienter vel ignoranter attari contigerit irritum et inane decernimus. Praeterea de probitate et in rebus gerendis experientia diletti filii Aloisii Innocentii nobilis dictae Civitatis, nostri familiaris et continui commensalis plurimum in Domino confidentes ipsumque ob grata familiaritatis obsequia quae nobis hactenus impendit et adhuc sollicitis studiis impendere non desistit nobis gratum et acceptum specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes officium superextantis Zecchae Civitatis a primeva illius erectione vacans huiusmodi cum omnibus et singulis illius membris honoribus oneribus privilegis utilitatibus iuribus obventionibus et emolumentis solitis et consuetis praedicto Aloisio per eum ac officiales et ministros suos modo et forma praemissis tenendum, habendum, regendum et exercendum motu et auctoritate ad nostrum et dictae sedis beneplacitum concedimus et assignamus dictumque Aloisium in superextantem Zecchae Civitatis huiusmodi cum facultatibus, privilegiis et aliis praemissis; constituimus et deputamus necnon omnibus et singulis personis cuiuscumque gradus, status, dignitatis, honoris et conditionis ne sub indignationis nostrae ac excocomunicationis maioiris latae sententiae aliisque poenis nostro et sedis praedictae arbitrio imponendis et per contravenientes quoties contrafecerint incurrendis praedictum et pro tempore existentem superextantem Zecchae dictae Civitatis eiusque officiales et ministros quovis pretextu seu occasione vel ingenio aut quaesito colore directe vel indirecte per se vel alium seu alios in praemissis omnibus et singulis impedire, molestare, inquietare vel perturbare aut in praeiudicium officii seu exercitii huiusmodi eis aliquod impedimentum prestare audeant seu presumant districtius inhibemus. Quodcirca venerabili fratri episcopo Montisalti ac dilectis filiis nostris Sanctae Romanae Ecclesiae Camerario et Thesaurario generali Cameraeque praefatae Presidenti et dictus ac dicti episcopi vicario in specialibus generali ac dictae Civitatis judicibus et Communitati et Hominibus et quibusvis aliis ad quos spectat et quomodolibet spectabit in futurum motu et auctoritate per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum per se vel alium seu alios easdem presentes litteras et in eis contenta quaecumque ac ubi et quando expedierit ac quoties pro parte dicti superxtantis desuper fuerint requisiti solemniter pubblicantes eique in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes faciant auctoritate nostra easdem presentes litteras et in eis contenta huiusmodi firmiter observari ipsumque superextantem praemissis omnibus et singulis iuxta eorumdem praesentium tenorem pacifice frui et gaudere ac ad ipsum officium eiusque liberum exercitium cum facultatibus et auctoritatibus ac aliis praemissis recipiant et admittant ipsique faveant ac recipi et admitti illique de juribus obventionibus et emolumentis solitis et consuetis respondeant et ab illis quibus opus fuerit responderi presentesque in eadem Camera et admittant et in illius libris registrari litterasque patentes mandata et alias provisiones desuper opportunas quoties opus fuerit expediant et expediri mandent ac faciant; non permittentes ipsum per quoscumque desuper quomodolibet indebito molestari contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et penas ecclesiasticas aliaque opportuna juris et facti remedia appellatione posposita compescendo dictasque sententias, censuras, et penas et iteratis vicibus aggravando invocato et ad hoc si opus fuerit auxilio brachii saecularis. Non obstante constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac civitatis et provinciae huiusmodi et juramento et confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus privilegiis quoque indultis et litteris apostolicis quibusvis personis sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis et derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis dictis irritantibusque et aliis decretis in contrarium quomodolibet concessis quibus omnibus et singulis etsi de illis eorumque totis tenoribus specialis specifica et individua non autem per dictas generales idem importantes mentio seu quevis alia expressio aut aliqua habenda aut aliqua ali<a exquisita forma ad hoc servenda foret illis alias in suo robore permansuris hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus contrariis quibuscumque aut si aliquibus communiter vel divisim ab eadem sit sede indultum quod interdici suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ac verbum de indulto huismodi mentionem volumus autem quod ultra obligationem per dictum superxtantem ut premittitur faciendam juramentum prefatum in manibus ditti Camerarii seu in eadem Camera prestare teneatur.

Datum Romae apud S. Marcum, die quarta julii 1587, anno tertio.
G. Pepulus Thesaurarius, de mandato Sanctissimi.

SISTO PP V

Posti, non certamente per i nostri meriti, al vertice della dignità apostolica, guardando attentamente con gli occhi della nostra mente il campo rigoglioso della vigna del Signore, volentieri ci applichiamo nella cura dell'ufficio pastorale, per vagliare attentamente ciò che giova alla prosperità, al decoro e al felice successo delle provincie, città e luoghi a noi cari e che giova al benessere dei cittadini; e come consideriamo importante erigere sedi e chiese vescovili, così crediamo che non sia dovere meno importante del nostro ufficio fornire di opportuni servizi del nostro apostolato le stesse provincie, città e i loro abitanti. Poiché dunque da poco, con il nostro potere apostolico, abbiamo eretto e innalzato il nostro paese di Montalto, già della diocesi di Fermo, a città di Montalto e (abbiamo stabilito) in essa la chiesa cattedrale, insieme alla dignità e sede vescovile, con tutti i privilegi, onori, diritti e insegne dovute e consuete per un unico vescovo titolare, chiamato di Montalto che presieda alla stessa Chiesa e la gestisca come chiesa cattedrale e abbia e eserciti la giurisdizione vescovile e ogni altro diritto spettante all'ufficio episcopale, come è chiaramente espresso nelle lettere da noi preparate, desiderando noi provvedere ad una decorosa dignità e importanza della stessa città e dei suoi cittadini, dell'intera provincia e popolazione, di propria volontà, consapevolmente e nella pienezza della potestà apostolica, (stabiliamo) nella detta città un ufficio di sovrintendente della Zecca, con tutti e singoli gli onori, oneri, privilegi, utilità e vantaggi soliti e consueti riservati ai singoli suoi membri, nello stesso modo come si usa a Roma, per un solo sovrintendente della Zecca di tale città, da eleggersi e rimuoversi secondo la volontà nostra e della Sede apostolica, che possa coniare la somma di quattromila scudi in monete d'argento, giulii, testoni fino alla somma di seimila libbre di quattrini all'anno, in questo modo: all'inizio due mila scudi, poi tre mila quattrini e successivamente la stessa quantità ogni anno. Ogni coniazione deve avere forma e peso giusto e deve essere della qualità usata in quel momento dalla Zecca di Roma; ugualmente si attivi la Zecca di tale città secondo le convenzioni usate nella Zecca di Roma o nel modo normale di fare, fino a raggiungere la giustezza del peso e la qualità delle monete da coniare; e si istituiscano opportuni ufficiali e ministri, pagati con giusta paga o salario oltre alle normali spese necessarie e opportune del proprio ufficio, eccetto il fatto che la Comunità e gli uomini di tale città dovranno obbligatoriamente concedere al sovrintendente una casa adatta per collocarvi la Zecca. E nell'emettere tali monete d'argento e quattrini siano coniati, in modo particolare e generale, attraverso i soliti dipendenti, secondo l'abitudine di tale Zecca, salva la preminenza della Camera Apostolica che deve fare le prove generali di coniatura; nell'osservare ciò che è stato stabilito dalla stessa Camera si obbliga la Zecca di questa città ad emettere il giuramento di fedeltà assoluta per quanto riguarda il sovrintendente e gli addetti, che sono tenuti ad osservare tutte le norme stabilite dalla suddetta autorità, sulle modalità già dette, in base alle quali noi abbiamo eretto ed istituito e una volta stabilita e istituita noi applichiamo tutti e singoli i giuramenti, accordi ed emolumenti che provengono dal suo esercizio e dovuti per la sua dotazione e facciamo proprio questo stesso nobile e onorifico compito, in modo che possa essere ottenuto ed esercitato da qualunque persona, e che la sua erezione, istituzione, applicazione e proprietà e la presente lettera mai e in nessun luogo deve essere impugnata e revocata per quanto riguarda eventuali sottrazioni, ruberie o possibilità di nullità sia contro la nostra volontà che per qualunque altro difetto, ma che questa nostra lettera sia sempre valida, efficace e sortisca i suoi pieni effetti. Noi stabiliamo che non abbia validità giuridica e si consideri irregolare tutto ciò che sarà fatto, in modo consapevole o no, da chiunque o qualunque altra autorità contrario a quanto stabilito. Inoltre per quanto riguarda l'onestà e l'esperienza in questo campo, confidando nell'esperienza del nobile nostro figlio Luigi Innocenzi, di questa città, nostro familiare e assiduo commensale, e confidando soprattutto in Dio, e ritenendolo adatto per il gradito ossequio e per la familiarità che ha verso di noi e che ancora non cessa di dimostrarci con sollecita preoccupazione, e volendo noi che continui il suo incarico di sovrintendente della Zecca di tale Città, ufficio libero per la sua prima erezione, con tutti e singoli i membri di quella Zecca, con tutti gli onori, gli oneri, i privilegi, le utilità, i diritti, i proventi, gli emolumenti soliti e consueti al predetto Luigi, a beneplacito nostro e della Sede Apostolica concediamo e assegniamo al nominato Luigi, in qualità di sovrintendente della Zecca di tale Città tale incarico, da tenersi direttamente da lui e dai suoi subalterni, da reggere ed esercitare secondo le modalità e le forme indicate per nostra volontà ed autorità, con le facoltà e i privilegi e quanto altro già espresso. E inoltre stabiliamo e decidiamo per tutte e singole le persone di qualunque grado, stato, dignità, onore e condizione, che per non cadere sotto l'indignazione nostra e della scomunica maggiore "latae sententiae" o di altre pene da imporre ad arbitrio nostro e della Sede Apostolica e da assegnarsi ogni volta a quanti si oppongono, non si devono ostacolare, molestare, infastidire o turbare, nelle cose dette prima, direttamente o indirettamente, personalmente o tramite altro o altri, il predetto ed esistente temporaneo sovrintendente della Zecca di tale Città, i suoi incaricati e inservienti, per nessun motivo, occasione o iniziativa propria o ricercato pretesto, e condanniamo severamente chiunque osi o presuma usare qualsiasi impedimento che danneggi l'incarico e l'esercizio di esso. Pertanto al venerato fratello vescovo di Montalto, ai diletti nostri figli il Camerario di Santa Romana Chiesa, il Tesoriere generale, il Presidente della Camera suddetta, il vicario generale di detto vescovo, i giudici della Città, Comunità e uomini e quanti altri sono ora incaricati o lo saranno in qualche modo in futuro, per decisione e autorità propria, attraverso le presenti lettere comandiamo e diamo incarico che dove e quando questi nominati, o due o uno di loro, per se o tramite un altro o altri presenteranno queste stesse lettere o le cose in esso contenute e ogni volta che saranno solennemente rese pubbliche per incarico del detto sovrintendente e in aggiunta a quanto detto, a presidio di una efficacia difesa, diano garanzia, per nostra autorità a queste lettere e a quanto contenuto e facciano in modo che siano sempre osservate e che questo stesso Sovrintendente, sempre in rapporto a quanto premesso anche singolarmente circa il significato di tali lettere, possa servirsene tranquillamente e godere; e circa l'ufficio e il suo libero esercizio con le facoltà, le autorizzazioni e quant'altro premesso, accolgano, accettino e favoriscano e facciano in modo di essere accolti e accettati circa i diritti, i proventi e gli emolumenti soliti e consueti e da questi stessi sia richiesta l'obbedienza e che queste lettere siano inviate alla Camera Apostolica, e accettino che siano registrati nei libri di detta Camera, ogni volta che sarà necessario, sia le lettere ufficiali che gli altri provvedimenti opportuni di cui si è parlato, e facciano in modo che tali lettere siano rese note e pubblicate. Non si deve permettere che costui sia molestato da parte di chiunque voglia opporsi in qualsiasi modo indebito e ribelle, in quanto incapperebbe nelle sentenze, censure, pene ecclesiastiche e in qualunque altro opportuno rimedio giuridico o di fatto per aver trascurato l'ordine, e aggravando le suddette sentenze, censure e pene se si ripetono i casi, fino a poter richiedere, se necessario, l'aiuto del braccio secolare. Nonostante le costituzioni, gli ordini apostolici sia della città che della provincia, il giuramento e la conferma apostolica e qualunque altra decisione, gli statuti vigenti, le consuetudini, i privilegi, gli indulti, le lettere apostoliche a favore di qualsiasi persona e di qualsiasi tenore e forma e nonostante qualsiasi derogao altre decisioni efficaci e particolari che rendono giuridicamente nullo e altri decreti concessi in qualsiasi modo in contrasto con il presente; e su tutte e singole queste cose, anche se menzionate in modo speciale, specifico ed individuale e non solo generale, o qualunque altra menzione usata o altre forme richieste che hanno uguale validità, in modo speciale e particolare decidiamo di soprassedere, in tutto e in parte, a quanto stabilito in modo contrario dalla stessa Sede, in quanto non si può interdire, sospendere e scomunicare per mezzo di lettere apostoliche, a meno che non facciano piena ed espressa menzione con chiari termini di voler perdonare; ma noi vogliamo che oltre al vincolo a cui deve essere tenuto come in premesso il detto sovrintendente, sia tenuto a prestare giuramento nelle mani del detto Camerario o nella stessa Camera.

Dato a Roma, presso S. Marco, il 4 luglio 1587, anno terzo. G. Pepulo, Tesoriere, su comando del Papa.

L'originale si trova nell'Archivio Segreto Vaticano, Segreteria dei Brevi, 129, ff 178-181.

La traduzione è nostra con il contributo del prof. Tito Pasqualetti.

Tratto da: Vincenzo Catani, La Chiesa Truentina, Op. cit., pp. 94 - 101 >>

Donazione del Cardinale Felice Peretti per un medico a Montalto

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Molto simile all'atto della donazione della scuola è l'atto notarile che istituisce la condotta medica a Montalto, fatto dopo appena quattro mesi nel febbraio del 1579. È sempre "la munifica predi­lezione che lo avvince alla sua patria" che spinge il cardinale a sobbarcarsi l' onere di questo dono che gli costa 1000 scudi e una casa, per provvedere "alle necessità dei poveri che cadono ammalati". Il medico, che sarà scelto dalle stesse quattro persone che devono scegliere il maestro (e cioè dal rettore della chiesa matrice, dal notaio più anziano, da Domenico Di Silvestro e dal sindaco della comunità) deve essere "graduato tanto in Fisica che in Chirurgia" e deve già aver esercitato l'arte medica da dieci anni. Egli presterà gratuitamente il suo servizio a tutti gli abitanti di Montalto, e dovrà recarsi ogni mese a Patrignone, Porchia e Montedinove a curare i malati.

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Atto notarile con cui il Card. Felice Peretti fonda la scuola a Montalto

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Nel 1578 il Cardinale Peretti possedeva a Montalto diverse case comprate negli anni precedenti. In due rate (di cui la prima ammontava a 600 fiorini) il Cardinale estinse il debito e le fece restaurare in nove anni (evidentemente il Peretti non aveva mezzi adeguati per realizzare tutti i suoi progetti). In questo stesso anno, con un atto notarile steso a Roma presso il notaio Tarquinio Cavallucci, donò a Montalto 1000 scudi per pagare un maestro, cinque case per la scuola e le abitazioni degli scolari e 300 scudi come dote per il mantenimento delle case stesse. Tale scuola aveva il compito di fornire istruzione gratuita a tutti i ragazzi di Montalto e a cinque ragazzi dei tre paesi confinanti: Porchia, Patrignone e Montedinove. La scuola insegnava grammatica, retorica e greco, così che gli alunni potevano successivamente iscriversi alle maggiori scuole di filosofia, medicina e legge, senza bisogno di frequentare altre scuole.

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